Revoca nulla osta al lavoro: obbligo di traduzione e onere probatorio dell’amministrazione (TAR Emilia-Romagna n. 454 del 29.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento amministrativo che incide sul diritto al soggiorno dello straniero deve essere tradotto, anche sinteticamente, in una lingua a lui comprensibile, ovvero in una delle lingue veicolari, con preferenza per quella indicata dall’interessato, ai sensi dell’art. 2, comma 6, del d.lgs. n. 286/1998. In mancanza di traduzione, la comunicazione dell’atto è inefficace e non fa decorrere il termine decadenziale di impugnazione, salvo che l’amministrazione fornisca prova rigorosa della piena conoscenza o conoscibilità dell’atto da parte del destinatario. È illegittimo il provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro che si fondi su carenze documentali non più contestate nell’ultima richiesta di integrazione, la quale assorbe e supera le precedenti richieste istruttorie.
Il Fatto
Il ricorrente, lavoratore straniero, impugna il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Parma ha disposto la revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in suo favore. Il provvedimento, redatto solo in lingua italiana, è stato compreso dall’interessato unicamente a seguito della traduzione effettuata da un interprete.
L’amministrazione resistente eccepisce in via pregiudiziale l’irricevibilità del ricorso per violazione del termine decadenziale e nel merito insiste per la reiezione. Il Tribunale, con precedente ordinanza cautelare, aveva accolto l’istanza sul rilievo della produzione della documentazione necessaria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta l’eccezione pregiudiziale. L’atto impugnato è stato redatto in lingua italiana e privo di traduzione in una lingua comprensibile all’interessato, violando il suo diritto alla conoscenza del provvedimento a lui indirizzato. L’onere di provare la piena conoscenza dell’atto, anche quanto alla mancata espressione di preferenza per una lingua veicolare, grava sull’amministrazione che eccepisce la tardività, secondo l’art. 2, comma 6, del d.lgs. n. 286/1998.
Il Tribunale richiama Cons. Stato, sez. I, parere n. 260 del 2024 e Cons. Stato, sez. II, n. 617 del 2024, oltre alla Corte cost. n. 198 del 2000, secondo cui la conoscibilità dell’atto lesivo è condizione necessaria del diritto di difesa ex art. 24 Cost. In assenza di traduzione, i termini di decadenza non decorrono finché l’amministrazione non dimostri il contrario. Nel caso concreto non è fornita alcuna prova della conoscenza anteriore alla traduzione, cosicché il ricorso è ricevibile.
Nel merito il ricorso è fondato. Lo Sportello aveva inviato tre richieste di integrazione documentale, l’ultima delle quali si limitava a richiedere il solo certificato di idoneità alloggiativa. Il provvedimento di revoca fonda invece la propria motivazione anche sulla carenza di asseverazione e sulla dichiarazione di verifica del centro per l’impiego, ponendosi in contraddizione con l’ultima richiesta istruttoria.
Le precedenti richieste risultano assorbite e superate dall’ultima comunicazione, che induce a ritenere completa la documentazione quanto all’asseverazione. Non corrisponde al vero, inoltre, l’assunto dell’amministrazione circa la sola richiesta del certificato di idoneità alloggiativa, risultando il certificato rilasciato dal Comune competente. Il provvedimento è pertanto illegittimo per essere fondato su ragioni ulteriori e diverse da quelle segnalate nell’ultima richiesta.
Il ricorso è accolto, con annullamento dell’atto impugnato e obbligo dell’amministrazione di riesercitare il potere tenendo conto della documentazione prodotta. Le spese di lite sono compensate, salva la rifusione del contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.