Termine di impugnazione dell’aggiudicazione e decorrenza dalla comunicazione ex art. 90 d.lgs. n. 36/2023 (TAR Puglia n. 466 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di trenta giorni per l’impugnazione dell’aggiudicazione, previsto dall’art. 120, comma 2, c.p.a. come modificato dal d.lgs. n. 36/2023, decorre dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 90 del codice dei contratti pubblici ovvero dal momento in cui gli atti sono messi a disposizione ai sensi dell’art. 36, commi 1 e 2, del medesimo codice. Il differimento del termine è ammesso solo in presenza di specifiche fattispecie: l’oscuramento di parti delle offerte con tempestiva impugnazione ex art. 116 c.p.a.; la pubblicazione incompleta degli atti nella piattaforma di approvvigionamento digitale; o la conoscenza successiva di elementi cruciali della procedura. La mera presentazione di un’istanza di accesso agli atti, dopo la comunicazione dell’aggiudicazione, non è di per sé idonea a giustificare il ritardo nell’impugnazione, ove l’operatore economico collocatosi nei primi cinque posti in graduatoria abbia avuto accesso alla documentazione di gara tramite la piattaforma.
Il Fatto
La società ricorrente, classificatasi al sesto posto in una procedura aperta per la fornitura di protesi ortopediche, impugnava l’aggiudicazione del lotto n. 7, sostenendo che l’offerta della controinteressata fosse alternativa o difforme dalla lex specialis. L’aggiudicazione era stata comunicata il 30 luglio 2025, ma il ricorso era stato notificato solo il 16 febbraio 2026, dopo che l’istanza di accesso agli atti, presentata il 7 agosto 2025, aveva ricevuto riscontro il 16 gennaio 2026.
La stazione appaltante e la controinteressata eccepivano la tardività del ricorso, rilevando che l’operatore, collocatosi in posizione utile, aveva avuto accesso agli atti tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale e che l’istanza di accesso era stata presentata fuori termine rispetto alla comunicazione dell’aggiudicazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività, osservando che il termine decadenziale di trenta giorni decorre dalla comunicazione dell’aggiudicazione ex art. 90 d.lgs. n. 36/2023, come previsto dall’art. 120, comma 2, c.p.a. Tale comunicazione garantisce la “piena conoscenza” dell’atto, idonea a consentire la proposizione di un ricorso con cognizione di causa, in quanto l’art. 36 d.lgs. n. 36/2023 impone la messa a disposizione degli atti di gara e delle offerte tramite la piattaforma digitale a tutti gli operatori collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria.
Il Tribunale ha precisato che il differimento del termine può aversi solo in tre ipotesi tassative: l’oscuramento di parti delle offerte, con impugnazione ex art. 116 c.p.a. entro dieci giorni; la pubblicazione incompleta degli atti nella piattaforma; oppure la conoscenza successiva di elementi cruciali della procedura, come le giustificazioni rese in sede di verifica di anomalia dell’offerta. Nel caso di specie, la ricorrente non aveva allegato alcuna di tali circostanze, non risultando chiaro se il vizio dedotto fosse conoscibile già al momento della pubblicazione degli atti o solo a seguito dell’accesso.
Con riferimento al merito, ad abundantiam, il Collegio ha evidenziato l’infondatezza delle censure: la controinteressata non aveva presentato offerte alternative, ma aveva illustrato un prodotto modulabile con diverse soluzioni, al medesimo prezzo, come consentito dai criteri di valutazione dell’offerta tecnica e dai chiarimenti pubblicati in corso di procedura. La possibilità di variazione degli accoppiamenti e la modularità degli impianti erano anzi oggetto di specifica valutazione premiante ai sensi del disciplinare di gara.
Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato irricevibile e, nel merito, respinto ai sensi dell’Adunanza Plenaria n. 10 del 2015, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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