Ottemperanza al giudicato sul bonus carta docente e commissario ad acta (TAR Marche n. 152 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di un titolo esecutivo costituito da sentenza del giudice del lavoro che riconosce il diritto al c.d. bonus carta docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, il ricorso per ottemperanza è procedibile una volta decorso, senza esito, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. L’Amministrazione che, costituendosi solo formalmente, non opponga alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa va condannata a dare esecuzione integrale al giudicato, con assegnazione di un termine e, in caso di perdurante inerzia, con nomina di un commissario ad acta. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e si distraggono in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Il Fatto
Il giudice del lavoro aveva riconosciuto, con sentenza passata in giudicato, il diritto della parte ricorrente a fruire del beneficio del bonus carta docente e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le articolazioni territoriali all’assegnazione delle relative somme, con condanna alle spese. La sentenza è stata notificata e su di essa si è formato il giudicato, come attestato dalla cancelleria.
Ritenendo che il giudicato non fosse stato eseguito, la parte ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Marche, chiedendo il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria formale. L’Ufficio Scolastico Regionale non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la procedibilità del ricorso. Dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione dell’iniziativa è decorso il termine di 120 giorni stabilito dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, il quale abilita il creditore a promuovere l’esecuzione una volta inutilmente spirato il termine per l’adempimento spontaneo.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato, non essendo stato eseguito il titolo indicato in epigrafe. La Corte ha rilevato che, in presenza dei presupposti di legge e del decorso del citato termine, l’Amministrazione — costituitasi solo formalmente — non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.
Il ricorso è stato quindi accolto, con dichiarazione dell’obbligo dell’Amministrazione intimata di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme già eventualmente corrisposte. È stato assegnato il termine di 30 giorni a decorrere dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.
Per l’ipotesi di inutile decorso di tale termine, il TAR ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito. Questi assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato, e provvederà entro i successivi 120 giorni all’esecuzione dell’incarico, adottando ogni atto necessario, ivi comprese variazioni di bilancio e stipulazione di mutui e prestiti, anche tramite funzionario delegato.
Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è stata condannata al relativo pagamento, con liquidazione di € 800,00 per compensi, oltre accessori, e distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a. Il Collegio ha richiamato sul punto Cons. Stato, sez. VII, n. 9289 del 25 novembre 2025.
Nota della Redazione
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