Accesso documentale inammissibile dopo giudicato e decorso il termine di conservazione (TAR Puglia n. 469 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile l’istanza di accesso documentale priva di un interesse attuale, concreto e diretto, quando la conoscenza dei documenti non sia necessaria alla cura o alla difesa di una situazione giuridica ancora tutelabile, ma sia volta a rimettere in discussione questioni definitivamente accertate da giudicati. L’accesso non può costituire uno strumento per eludere i limiti del giudicato né per esercitare un controllo generalizzato sull’operato dell’amministrazione, espressamente vietato dall’art. 24, comma 3, della legge n. 241/1990. L’interesse alla base dell’istanza deve essere verificato dal giudice amministrativo nella sua concreta strumentalità rispetto alle esigenze difensive allegate, con esclusione delle domande esplorative o massive. Il diritto di accesso è, inoltre, esercitabile solo fino a quando la pubblica amministrazione ha l’obbligo di detenere i documenti, ai sensi dell’art. 22, comma 6, della legge n. 241/1990, sicché la risalenza nel tempo degli atti richiesti oltre i termini di conservazione costituisce ragione oggettiva di rigetto.
Il Fatto
Alcuni soggetti, coinvolti in procedure esecutive promosse sulla base di decreti ingiuntivi, proponevano ricorso avverso il silenzio-rigetto formatosi su un’istanza di accesso documentale presentata all’Ordine degli Architetti della Provincia di Foggia. L’istanza mirava a ottenere il fascicolo istruttorio relativo a tre pareri di congruità emessi dall’Ordine negli anni 1991 e 1992, ritenuti il fondamento dei titoli esecutivi. I ricorrenti deducevano la necessità della documentazione per esercitare il diritto di difesa nelle esecuzioni in corso, chiedendo l’accertamento del diritto all’ostensione integrale degli atti. L’Ordine resistente eccepiva l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse attuale, rilevando che le questioni erano state già definite da plurime sentenze passate in giudicato e che l’istanza si configurava come tentativo dilatorio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha premesso che l’istanza di accesso si inseriva in un contenzioso ultra trentennale, definito da pronunce passate in giudicato, che avevano accertato la debenza delle somme e l’autenticità dei documenti controversi. Ha quindi affermato che l’accesso agli atti amministrativi non può essere utilizzato per rimettere in discussione situazioni cristallizzate da giudicati definitivi, né per eludere i limiti propri del giudicato. La giurisprudenza richiede, infatti, che l’interesse all’accesso sia attuale e non meramente strumentale a contestare fatti già accertati con autorità di cosa giudicata.
La Corte ha rilevato che i ricorrenti avevano già avuto piena possibilità di accedere alla documentazione nei giudizi di merito, nei quali erano state espletate consulenze tecniche d’ufficio. La richiesta odierna è stata qualificata come tentativo essenzialmente dilatorio, corroborato dal rigetto di tutte le precedenti istanze di sospensione delle procedure esecutive per insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Richiamando il T.A.R. Lazio n. 18040 del 2023, il giudice ha precisato che, pur non potendo sostituirsi ex ante al giudice competente nella prognosi sulla fondatezza della tesi difensiva, deve verificare la concretezza e l’attualità del bisogno conoscitivo, escludendo l’accesso in caso di evidente, assoluta mancanza di collegamento tra il documento richiesto e le esigenze difensive allegate. Nel caso di specie, i ricorrenti avevano invocato generiche esigenze difensive, senza dimostrare quale concreto interesse giuridico potesse essere tutelato mediante l’accesso a documenti già esaminati in sede giudiziale.
Quanto alla documentazione risalente a oltre trentatré anni fa, il Collegio ha richiamato la sentenza T.A.R. Lazio n. 20604 del 2025, secondo cui la risalenza nel tempo rispetto ai termini di conservazione previsti dalla normativa costituisce ragione oggettiva di rigetto. Decorsi oltre trent’anni dall’emissione dei pareri, non sussiste più alcun obbligo di conservazione della documentazione istruttoria di dettaglio, ai sensi dell’art. 22, comma 6, della legge n. 241/1990.
Infine, il Tribunale ha ritenuto l’istanza eccessivamente generica e massiva, risolvendosi in una domanda esplorativa priva dei requisiti di specificità e pertinenza richiesti dalla legge. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di un interesse attuale, concreto e diretto, per violazione del divieto di istanze preordinate a un controllo generalizzato e per genericità della domanda, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.