Il silenzio sull’istanza di occupazione di suolo pubblico per cartello pubblicitario va sanzionato anche in assenza di silenzio-assenso (TAR Puglia n. 468 del 15.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione è tenuta a concludere il procedimento avviato su istanza di parte con un provvedimento espresso entro il termine di trenta giorni di cui all’art. 2 della legge n. 241/1990, anche in materia di installazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico. In tale materia, venendo in rilievo interessi pubblici sensibili quali la sicurezza stradale e la compatibilità ambientale, non può trovare applicazione il meccanismo del silenzio-assenso, sicché l’inerzia serbata dall’amministrazione è illegittima e va sanzionata con l’accoglimento del ricorso avverso il silenzio. L’obbligo di provvedere espressamente sussiste anche nell’ipotesi in cui l’amministrazione ritenga l’istanza irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, dovendo in ogni caso manifestare la propria volontà in forma esplicita e motivata.

Il Fatto

La società ricorrente, operante nel settore della cartellonistica pubblicitaria, presentava al Comune resistente un’istanza per il rilascio dell’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico e all’installazione di un cartello pubblicitario bifacciale delle dimensioni di sei metri per tre metri, corredandola con la documentazione richiesta dalla normativa di settore. Decorsi circa cinque mesi senza che l’amministrazione adottasse alcuna determinazione, la società diffidava formalmente il Comune alla conclusione del procedimento, senza ottenere riscontro.

Avverso il silenzio serbato dall’amministrazione, la ricorrente proponeva ricorso ex art. 117 cod. proc. amm., deducendo la violazione dell’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine di trenta giorni, nonché dei principi di buon andamento e di efficienza dell’azione amministrativa. Il Comune non si costituiva in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene il ricorso fondato. L’art. 2 della legge n. 241/1990 impone all’amministrazione di concludere il procedimento, sia esso avviato su istanza di parte o d’ufficio, con un provvedimento espresso entro il termine di trenta giorni, salva diversa previsione normativa. Nel caso di specie, nessuna disposizione di legge speciale in materia di installazione di impianti pubblicitari prevede un termine diverso e più lungo, né il Comune ha eccepito l’esistenza di tale deroga.

Il Tribunale sottolinea che, nella specifica materia dell’installazione di cartelli pubblicitari su suolo pubblico, la giurisprudenza amministrativa ha costantemente escluso l’operatività del meccanismo del silenzio-assenso. Vengono in rilievo interessi pubblici sensibili e di rango costituzionalmente rilevante, quali la sicurezza stradale e la compatibilità ambientale degli impianti pubblicitari, la cui valutazione non può essere surrogata dall’inerzia dell’amministrazione, ma deve formare oggetto di un apprezzamento discrezionale esplicito e motivato.

L’inerzia prolungata, protrattasi per circa cinque mesi dalla presentazione dell’istanza, non solo viola il termine procedimentale di cui all’art. 2 della legge n. 241/1990 e il principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost., ma impedisce altresì alla ricorrente di conoscere le ragioni che eventualmente ostano all’accoglimento della sua istanza, vanificando ogni possibilità di impugnazione tempestiva e di tutela giurisdizionale effettiva. L’obbligo di provvedere espressamente non viene meno neppure nell’ipotesi in cui l’amministrazione ritenga di dover rigettare l’istanza, dovendo comunque manifestare la propria volontà in forma esplicita e motivata.

Quanto alla richiesta di nomina del commissario ad acta, il Collegio ritiene di soprassedere in attesa di verificare il comportamento dell’amministrazione all’esito della pronuncia, restando salva la possibilità di nominarlo successivamente, su istanza di parte, ove l’inerzia dovesse persistere. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il Tribunale dispone infine la trasmissione di copia della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per il seguito di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *