Foglio di via obbligatorio, adeguata motivazione e diniego di tutela cautelare (TAR Emilia-Romagna n. 190 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare ex art. 55 cod. proc. amm., il Tribunale Amministrativo Regionale respinge la domanda di sospensione dell’efficacia del foglio di via obbligatorio emesso ai sensi dell’art. 2 d.lgs. n. 159/2011 allorché il provvedimento impugnato risulti assistito da un’adeguata motivazione in ordine alla pericolosità sociale del destinatario. La tutela cautelare, essendo strumentale rispetto alla definizione del giudizio di merito, non può essere accordata in presenza di atti che, a un primo esame proprio della fase incidentale, non presentino profili di evidente illegittimità.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Piacenza ai sensi dell’art. 2 d.lgs. n. 159/2011, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia. A fondamento dell’istanza cautelare, il ricorrente deduceva vizi non specificati nel testo, contestando verosimilmente la legittimità dell’atto. Si costituivano in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di Piacenza, entrambi rappresentati dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la propria giurisdizione e competenza sull’impugnazione, ritenendole sussistenti. Passando all’esame della domanda cautelare, il Tribunale ha evidenziato che la valutazione richiesta in questa sede è limitata a una sommaria delibazione circa la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
All’esito di tale verifica, il giudice amministrativo ha ritenuto che non emergessero, prima facie, i presupposti per la concessione della invocata tutela cautelare. In particolare, l’atto impugnato è apparso sorretto da adeguata motivazione a sostegno della pericolosità sociale del ricorrente, circostanza che costituisce il presupposto legittimante per l’adozione del foglio di via obbligatorio.
La carenza di profili di evidente illegittimità dell’atto, unitamente alla presenza di una motivazione che supporta la valutazione di pericolosità, ha condotto il Collegio a respingere la domanda cautelare. Il Tribunale ha, infine, compensato le spese di lite tra le parti, considerata la natura della controversia.
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Nota della Redazione
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