Liquidazione del gratuito patrocinio anche per posizioni processuali analoghe nel processo amministrativo (TAR Puglia n. 417 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, disposta dalla competente Commissione, deve ritenersi confermata dalla sentenza che definisce il giudizio, la quale ha efficacia anche ai fini della liquidazione delle competenze spettanti al difensore. L’autorità giudiziaria, ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115/2002, liquida l’onorario e le spese nei limiti dei valori medi delle tariffe professionali vigenti, tenuto conto dell’impegno professionale richiesto in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa. La liquidazione può essere effettuata in misura complessiva e uniforme quando la controversia riguardi l’impugnazione di un unico provvedimento, seppur involgente più cittadini extra-UE, avente la stessa motivazione per tutti.
Il Fatto
Il difensore di alcuni cittadini extra-UE aveva proposto ricorso dinanzi al TAR Puglia per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dei decreti emessi dalla Prefettura di Foggia di revoca dei nulla-osta all’ingresso in Italia per lavoro subordinato stagionale, nonché degli atti consequenziali, tra cui i decreti del Questore di rifiuto dei permessi di soggiorno.
Il giudizio era stato definito con la sentenza della Sezione del 24 dicembre 2025, n. 1494, che aveva contestualmente decretato l’ammissione al gratuito patrocinio a favore di tutti i ricorrenti, ad eccezione di uno di essi, per il quale l’Agenzia delle Entrate aveva verificato l’insussistenza dei requisiti. Il difensore aveva quindi avanzato istanza per l’emissione del decreto di pagamento per onorari e spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposta in via provvisoria dalla Commissione, doveva ritenersi confermata dalla sentenza che aveva definito il giudizio, con la conseguente sussistenza dei presupposti per procedere alla liquidazione delle competenze spettanti al difensore.
Richiamato l’art. 82 d.P.R. n. 115/2002, il Tribunale ha ricordato che la liquidazione dell’onorario e delle spese deve avvenire nei limiti dei valori medi delle tariffe professionali vigenti, ossia dei parametri forensi ai sensi dell’art. 13, comma 6, legge n. 247/2012, tenuto conto in particolare dell’impegno professionale, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.
Quanto alla determinazione dell’importo, il Collegio ha considerato la natura della controversia, che aveva riguardato l’impugnazione di un unico provvedimento, seppur involgente più cittadini extra-UE e avente la stessa motivazione per tutti. Sulla base di tali elementi, ha ritenuto congrua la somma complessiva di € 1.500,00 per l’intero grado di giudizio, comprensiva della fase cautelare, con espressa salvezza dei poteri di revoca di cui all’art. 136 d.P.R. n. 115/2002 e degli accertamenti del preposto ufficio finanziario previsti dall’art. 127 d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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