Improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse in caso di adesione al payback ridotto (TAR Lazio n. 7457 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo di impugnazione dei provvedimenti regionali di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, l’azienda fornitrice che aderisce al meccanismo di pagamento ridotto di cui all’art. 7 d.l. n. 95/2025 conserva un interesse alla decisione sino a quando la Regione non accerti formalmente l’avvenuto versamento e non ne dia comunicazione alla segreteria del TAR Lazio. La declaratoria di cessazione della materia del contendere richiede, ai sensi della citata disposizione, l’atto regionale di accertamento; in mancanza, il giudice può desumere dall’avvenuto pagamento e dalla richiesta di estinzione formulata dalla ricorrente la sopravvenuta carenza d’interesse, dichiarando il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., con compensazione delle spese.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la determina della Regione Emilia Romagna n. 24300 del 12 dicembre 2022, con cui erano state individuate le aziende fornitrici di dispositivi medici tenute al pagamento delle quote di ripiano per gli anni 2015-2018, nonché i decreti ministeriali del 6 luglio e del 6 ottobre 2022 di certificazione del superamento del tetto di spesa e di adozione delle linee guida. Nel corso del giudizio, la ricorrente aderiva al meccanismo di definizione agevolata introdotto dall’art. 7 d.l. n. 95/2025, versando alla Regione la quota ridotta del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti impugnati e depositando documentazione dell’avvenuto pagamento.
I Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze si costituivano per resistere, mentre nessuna delle altre parti intimate si costituiva. In data 7 marzo 2026 la ricorrente depositava istanza di passaggio in decisione senza discussione, chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo sopravvenuto, richiamando le sentenze della Corte Costituzionale nn. 139 e 140 del 2024 e il successivo intervento del legislatore con l’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025. Tale disposizione ha previsto che gli obblighi di ripiano per gli anni 2015-2018 si intendono assolti con il versamento, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, della quota del 25 per cento degli importi, estinguendo l’obbligazione e precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa.
Il Collegio ha tuttavia osservato che la disposizione subordina la declaratoria di cessazione della materia del contendere a un meccanismo procedimentale preciso: decorso il termine di trenta giorni, le Regioni devono accertare l’avvenuto versamento con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del TAR Lazio. Solo la comunicazione dell’atto regionale di accertamento legittima la pronuncia di cessazione della materia del contendere nei giudizi pendenti.
Nel caso di specie, la ricorrente ha prodotto la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento della somma in favore della Regione Emilia Romagna e ha formulato istanza di estinzione del giudizio, ma non ha depositato l’atto regionale di accertamento del versamento, né risulta intervenuta la comunicazione della Regione alla segreteria del Tribunale. Il TAR ha pertanto ritenuto di non poter emettere la declaratoria di cessazione della materia del contendere, difettandone il presupposto formale richiesto dalla legge.
Ciò nondimeno, il Collegio ha valorizzato il comportamento processuale della ricorrente, richiamando l’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., a norma del quale il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso, nonché dal comportamento delle parti, argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione. L’avvenuto pagamento in misura ridotta e l’espressa richiesta di definizione del giudizio sono stati considerati elementi univoci nel senso della cessazione dell’interesse sostanziale alla coltivazione del ricorso.
Il Tribunale ha di conseguenza dichiarato il ricorso improcedibile, compensando le spese del giudizio in ragione del carattere sopravvenuto della disciplina e delle circostanze che hanno condotto alla definizione in rito.
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Nota della Redazione
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