Non luogo a provvedere sull’ottemperanza per adempimento spontaneo (TAR Puglia n. 1143 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, ove l’amministrazione dimostri di aver adempiuto spontaneamente alla pronuncia del giudice dell’ottemperanza e la parte ricorrente rinunci espressamente all’istanza di nomina del commissario ad acta, il Tribunale Amministrativo dichiara il non luogo a provvedere sull’incidente di esecuzione. L’adempimento successivo alla proposizione del ricorso per ottemperanza determina pertanto la cessazione della materia del contendere sulla sola fase incidentale. La compensazione delle spese di lite può essere disposta in ragione dell’evoluzione complessiva della vicenda e del carattere non contenzioso della fase.
Il Fatto
I ricorrenti, già vittoriosi dinanzi al Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro, avevano ottenuto una sentenza passata in giudicato. A fronte dell’inerzia dell’Azienda Sanitaria Locale Taranto, avevano proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, che con sentenza n. 621/2026 aveva condannato l’ASL ad ottemperare. In data 30 giugno 2026, i ricorrenti depositavano istanza di nomina del commissario ad acta, ai fini dell’esecuzione coattiva della pronuncia.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia – Lecce, Sezione Prima, ha preso atto che l’ASL Taranto, successivamente alla presentazione dell’istanza di nomina del commissario ad acta, aveva depositato la documentazione attestante l’intervenuto adempimento spontaneo alla sentenza n. 621/2026. L’amministrazione aveva quindi ottemperato al giudicato senza necessità di procedere alla nomina dell’organo ausiliario.
In udienza, il difensore dei ricorrenti ha dichiarato di rinunciare alla richiesta di nomina del commissario ad acta. Tale rinuncia, unitamente all’avvenuto adempimento, ha determinato il venir meno dell’interesse alla prosecuzione della fase incidentale dell’ottemperanza.
Il Collegio ha pertanto dichiarato il non luogo a provvedere sull’istanza, rilevando che l’adempimento spontaneo dell’amministrazione e la rinuncia della parte ricorrente rendevano superfluo ogni ulteriore intervento del giudice dell’ottemperanza. La dichiarazione riguarda esclusivamente l’incidente di esecuzione, non già l’accertamento dell’obbligo di ottemperare già definito con la sentenza n. 621/2026.
Quanto alle spese di lite della presente fase, il Tribunale ne ha disposto la compensazione, ravvisando giustificate ragioni nell’evoluzione complessiva della vicenda e nel carattere non contenzioso della fase processuale. L’ordinanza contiene altresì la prescrizione all’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle parti, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
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