Spetta al personale di polizia collocato in quiescenza a domanda il beneficio dei sei scatti stipendiali (TAR Puglia n. 420 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali del 2,50 per cento, previsto dall’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987 (come sostituito dall’art. 21 della legge n. 232/1990), spetta al personale della Polizia di Stato anche in caso di collocamento in quiescenza a domanda, a condizione che abbia compiuto il cinquantacinquesimo anno di età e maturato trentacinque anni di servizio utile. La domanda di quiescenza presentata oltre il termine del 30 giugno non determina la decadenza dal diritto, ma può al più differire la decorrenza del beneficio all’anno successivo.
Il Fatto
Un ex appartenente alla Polizia di Stato, collocato in quiescenza a domanda dopo aver compiuto cinquantacinque anni di età e maturato trentasei anni di servizio utile, impugnava davanti al TAR il prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio, che non computava i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987. L’I.N.P.S., non costituitosi in giudizio, aveva negato il beneficio ritenendolo applicabile solo alle ipotesi di cessazione per età, inabilità o decesso di cui al comma 1 della norma, escludendo il collocamento a riposo su domanda.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha accolto il ricorso, richiamando il proprio precedente della Sezione e un orientamento giurisprudenziale consolidato (tra le molte, Cons. Stato, Sez. III, n. 1231 del 2019; Cons. Stato, Sez. II, n. 2985 del 2023). La decisione si fonda su una lettura integrale dell’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987: il comma 2 estende espressamente il beneficio anche al personale che chieda il collocamento in quiescenza, purché in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi.
Il Collegio ha giudicato non condivisibile la tesi del diniego, che isolava il comma 1 dal comma 2 della disposizione, obliterando la portata estensiva di quest’ultimo. Nel caso di specie, il ricorrente aveva documentalmente provato il possesso di entrambi i requisiti, avendo compiuto cinquantacinque anni di età e maturato trentasei anni di servizio utile alla data del pensionamento.
Il TAR ha inoltre disatteso l’eventuale argomento fondato sul secondo periodo del comma 2, secondo cui la domanda di quiescenza deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti. La disposizione, ha precisato il Collegio, non commina alcuna decadenza espressa dal diritto: in materia di diritti patrimoniali dei pubblici dipendenti, il ritardo può al più comportare la decorrenza del beneficio dall’anno successivo a quello della domanda tardiva.
Accertato il diritto al ricalcolo dell’indennità di buonuscita con l’inclusione dei sei scatti stipendiali sulla base pensionabile, il TAR ha condannato l’I.N.P.S. alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.000,00 oltre oneri di legge.
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Nota della Redazione
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