Archiviazione del piano di lottizzazione per carenza documentale e competenza dirigenziale (TAR Puglia n. 419 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La determinazione dirigenziale di archiviazione di una proposta di piano di lottizzazione, adottata a fronte della persistente carenza della documentazione istruttoria richiesta per la verifica di compatibilità paesaggistica, costituisce atto meramente procedimentale che non incide sul merito della pianificazione attuativa e non richiede la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis legge n. 241/1990. Detto provvedimento rientra nella competenza del dirigente, ai sensi dell’art. 107 TUEL, non integrando una scelta di politica urbanistica riservata al Consiglio comunale ex art. 42, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 267/2000. In materia di strumenti urbanistici esecutivi ricadenti nella fascia costiera dei 300 metri, la verifica di compatibilità paesaggistica si svolge secondo il procedimento di cui all’art. 96 delle NTA del PPTR, richiedendo che il privato fornisca una documentazione completa e idonea a dimostrare la conformità dell’intervento alle prescrizioni del piano paesaggistico, la cui natura cogente e prevalente sugli strumenti urbanistici comunali deriva dall’art. 145, comma 3, d.lgs. n. 42/2004.

Il Fatto

Una società presentava al Comune di Bari, sin dal 2004, una proposta di piano di lottizzazione per un’area ricadente in zona di espansione residenziale C3, insistente integralmente nella fascia dei 300 metri dalla linea di costa e gravata da numerosi vincoli paesaggistici, idraulici e demaniali. A seguito dell’entrata in vigore del PPTR e delle interlocuzioni con la Regione Puglia, l’Amministrazione comunale richiedeva alla società più integrazioni documentali, assegnando un termine complessivo di 180 giorni. La società trasmetteva un’unica relazione paesaggistica, ritenuta però dagli uffici generica e carente degli elementi necessari per la valutazione di compatibilità. Con determinazione dirigenziale del 3 febbraio 2021, il Comune disponeva l’archiviazione della proposta. La società proponeva ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, poi trasposto dinanzi al TAR, deducendo l’incompetenza del dirigente e la violazione delle norme sulla pianificazione urbanistica e paesaggistica.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso, esaminando tutte le censure. In primo luogo, ha chiarito che il provvedimento impugnato non costituisce un diniego di approvazione del piano né una valutazione sostanziale di compatibilità paesaggistica, bensì un atto di archiviazione conseguente alla mancata produzione, da parte del privato, della documentazione necessaria per proseguire l’istruttoria. La sua natura meramente procedimentale è confermata dall’assenza della comunicazione ex art. 10-bis legge n. 241/1990, non dovuta in caso di carenza di presupposti oggettivi. Sul piano della competenza, il Collegio ha ritenuto legittima l’adozione dell’atto da parte del dirigente, in applicazione dell’art. 107 TUEL e del disciplinare comunale sulle competenze, non trattandosi di una scelta di pianificazione attuativa ma di una mera rilevazione dell’improcedibilità della domanda.

Quanto alla lamentata violazione dell’art. 42, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 267/2000 e alla pretesa invasione delle competenze regionali in materia paesaggistica, il Tribunale ha precisato che lo strumento in esame è un piano attuativo conforme al PRG, non in variante, e che la verifica di compatibilità segue il procedimento di cui all’art. 96 delle NTA del PPTR, distinto da quello di cui all’art. 91 delle medesime NTA, applicabile solo a specifiche tipologie di intervento. La documentazione prodotta dalla società è stata ritenuta oggettivamente carente, non essendo idonea a dimostrare la conformità dell’intervento agli obiettivi di qualità del piano paesaggistico, alle schede d’ambito e ai progetti territoriali regionali, come richiesto dalla nota della Regione Puglia del 18 maggio 2020.

Il Collegio ha poi richiamato il principio, affermato da Corte cost. n. 387/2007, della prevalenza della tutela paesaggistica sulle determinazioni urbanistiche, nonché la natura cogente e non derogabile delle previsioni del PPTR ex art. 145, comma 3, d.lgs. n. 42/2004, norma interposta rispetto all’art. 117 Cost.. In tale quadro, il Comune non avrebbe potuto adottare alcuna determinazione volta a eludere il vincolo dei 300 metri dalla costa, avente natura morfologica e quindi non suscettibile di modificazioni. Quanto al principio del “dissenso costruttivo”, il Tribunale ha escluso la sua applicazione al caso, trattandosi di procedimento ordinario e non di quello semplificato di cui al d.P.R. n. 31/2017; in ogni caso, l’Amministrazione aveva ripetutamente prospettato i correttivi necessari, mentre era stata la società a non dare seguito alle richieste.

La sentenza si conclude con il rigetto del ricorso e la compensazione integrale delle spese, stante la complessità delle questioni trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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