Nomina del commissario ad acta per l’ottemperanza alle sentenze del giudice del lavoro (TAR Puglia n. 410 del 28.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo, accertato il perdurante inadempimento dell’Amministrazione rispetto a decisioni giurisdizionali passate in giudicato, può nominare un commissario ad acta affinché provveda in luogo dell’Amministrazione inadempiente. La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata solo con riferimento alle posizioni per le quali sia intervenuto l’integrale adempimento, mentre per le restanti posizioni l’istanza di nomina del commissario ad acta va accolta. La nomina può essere disposta nella persona del Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio.
Il Fatto
I ricorrenti, docenti della scuola, avevano ottenuto dal Tribunale di Bari e dal Tribunale di Trani – Sezione Lavoro distinte sentenze favorevoli, con le quali era stato riconosciuto loro il diritto a benefici economici. A seguito dell’inottemperanza dell’Amministrazione, gli interessati avevano proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Puglia – Bari – Sezione I, che aveva intimato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare piena esecuzione ai suddetti giudicati entro il termine di sessanta giorni.
Nonostante il provvedimento favorevole, l’Amministrazione era rimasta inadempiente, tanto che gli interessati avevano depositato una nuova istanza volta a ottenere la nomina di un commissario ad acta. All’udienza camerale, la difesa dei ricorrenti aveva tuttavia precisato che, per la maggior parte delle posizioni, il pagamento delle somme dovute era nel frattempo intervenuto, eccezion fatta per due degli originari ricorrenti, per i quali l’inadempimento perdurava.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia – Bari – Sezione I ha accertato che, alla data della camera di consiglio, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva ancora dato integrale esecuzione alle pronunce del giudice del lavoro per tutte le posizioni interessate.
Con riferimento alle posizioni per le quali il pagamento era intervenuto, il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, trattandosi di posizioni ormai integralmente soddisfatte e pertanto prive di interesse residuo alla decisione.
Per le posizioni ancora insoddisfatte, il Tribunale ha invece rilevato il perdurante inadempimento dell’Amministrazione e ha ritenuto di dover nominare un commissario ad acta, individuato nel Direttore generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell’Istruzione e del Merito pro tempore, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio, affinché provveda in luogo dell’Amministrazione inadempiente entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha disposto l’integrale compensazione, tenuto conto della minima attività processuale svolta. La pronuncia, infine, è stata dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.
Nota della Redazione
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