Verifica dei requisiti e prevalenza del dato sostanziale nella gara pubblica (C.G.A.R.S. n. 366 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di gara per l’affidamento di servizi la stazione appaltante può concludere positivamente la verifica del possesso dei requisiti richiesti anche quando la prova documentale diretta sia oggettivamente impossibile, purché la propria valutazione sia fondata su un quadro di concordanti indizi e su verifiche sostanziali, non su mere autodichiarazioni non riscontrate. Nel contrasto tra il dato formale del rispetto letterale del disciplinare e il dato sostanziale della effettiva sussistenza del requisito in capo all’aggiudicatario, deve prevalere il dato sostanziale, in coerenza con l’interesse della stazione appaltante a selezionare l’operatore più idoneo. Il giudice amministrativo, tuttavia, non può annullare un provvedimento di aggiudicazione che non sia stato oggetto di impugnazione, pena la violazione del principio di ultrapetizione e del giudicato formatosi in un precedente giudizio.

Il Fatto

Un Comune indice una gara europea per la gestione di cinque asili nido comunali, suddivisa in due lotti. Per il Lotto n. 1 risulta aggiudicataria una RTI, al termine di una procedura nella quale la Commissione aveva ammesso tutte le concorrenti dopo un soccorso istruttorio relativo alla figura del coordinatore pedagogico.

Una concorrente non aggiudicataria impugna dapprima l’aggiudicazione definitiva e poi il provvedimento di dichiarazione di efficacia della stessa. Il TAR Catania accoglie il ricorso avverso il secondo provvedimento, disponendo l’annullamento anche dell’aggiudicazione. Il Comune appella, deducendo l’ultrapetizione e il contrasto con il giudicato formatosi in un giudizio precedente.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. accoglie l’appello. Il fulcro della decisione è la verifica del possesso del requisito di esperienza triennale nel ruolo di coordinatore pedagogico. L’amministrazione aveva proceduto in modo sostanziale, non potendo ottenere la certificazione dal Comune presso cui il servizio era stato svolto, a causa della messa in liquidazione delle cooperative e della risalenza temporale della documentazione.

La Corte richiama l’orientamento secondo cui la prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali è coerente con l’interesse della stazione appaltante a selezionare l’operatore più idoneo. La procedura e la forma sono strumento, non fine, della disciplina dei contratti pubblici. Il giudice amministrativo deve superare i casi di vuoti formalismi, privilegiando il risultato utile perseguito dall’amministrazione.

Nella specie il possesso del requisito risulta accertato in sede di verifica, come da verbale della Commissione, e suffragato da un estratto previdenziale INPS nonché dal curriculum sottoscritto dall’operatrice, strettamente connesso alla dichiarazione resa ex d.P.R. n. 445 del 2000. L’assenza di un nuovo provvedimento formale di conferma non inficia la legittimità dell’operato, trattandosi di riscontri già eseguiti.

Quanto al dedotto contrasto di giudicati, la Corte richiama la propria precedente pronuncia, nella quale si era chiarito che il disciplinare àncora l’esperienza non a un determinato periodo, ma all’intera carriera, e che il titolo conseguito dall’operatrice abilitava all’epoca allo svolgimento delle mansioni. La Commissione aveva preso atto dell’esperienza triennale dichiarata in seduta e verbalizzata.

Ne consegue la fondatezza della censura di ultrapetizione: il TAR aveva annullato l’aggiudicazione, provvedimento che non era oggetto del giudizio, essendo stata chiesta al più la declaratoria di inefficacia. In riforma della sentenza appellata il ricorso di primo grado va respinto, con improcedibilità dell’appello incidentale e condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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