Sospensione cautelare per peculato anche con attenuanti e pena sospesa (TAR Lombardia n. 3970 del 04.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di condanna, anche non definitiva, per il delitto di peculato di cui all’art. 314, comma 1, cod. pen., la sospensione cautelare dal servizio disposta dall’amministrazione di appartenenza è obbligatoria ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge 27 marzo 2001, n. 97, ancorché sia stata concessa la sospensione condizionale della pena. La concessione delle circostanze attenuanti, compresa quella di cui all’art. 323-bis cod. pen., non esclude l’accertamento della condotta di peculato e non trasforma la fattispecie in quella, minore, del peculato d’uso. Il sindacato del giudice amministrativo sulla legittimità del provvedimento questorile si arresta alla verifica della coerenza della misura con l’accertamento contenuto nella sentenza penale, senza poter sostituire la qualificazione giuridica del fatto operata dal giudice penale.
Il Fatto
Un agente scelto della Polizia di Stato in servizio presso l’ufficio reperti veniva sottoposto a perquisizione delegata dall’autorità giudiziaria. Nell’abitazione venivano rinvenuti dispositivi elettronici provenienti da sequestro e altro materiale sottoposto a vincolo. Il dipendente veniva chiamato a rispondere del reato di peculato.
Con sentenza del 5 maggio 2022, emessa a seguito di giudizio abbreviato, il giudice penale lo condannava alla pena di un anno e otto mesi di reclusione, con i benefici della sospensione condizionale e della non menzione. Sulla base di tale condanna, il Questore di Milano disponeva la sospensione cautelare dal servizio a decorrere dalla notifica. Il provvedimento veniva impugnato davanti al TAR Lombardia, che con ordinanza collegiale respingeva l’istanza cautelare per difetto del fumus.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente deduceva un unico motivo: la violazione degli artt. 3 e 4 della legge n. 97/2001, sostenendo che la norma non contemplerebbe la sospensione cautelare per il peculato d’uso e che la condanna avrebbe riguardato tale fattispecie minore, non quella ordinaria.
Il Collegio richiama il disposto degli artt. 3 e 4 della legge n. 97/2001, che impone la sospensione obbligatoria dal servizio in caso di condanna, anche non definitiva, per i delitti elencati, tra cui il peculato di cui all’art. 314, comma 1, cod. pen., ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena.
Il Tribunale esamina la tesi difensiva e la ritiene non corrispondente al vero. Dalla sentenza penale risulta che il giudice ha accertato il peculato e ha espressamente esaminato ed escluso la fattispecie del peculato d’uso. Non assumono rilievo diverso le attenuanti riconosciute, compresa quella di cui all’art. 323-bis cod. pen., che operano sul piano della quantificazione della pena e non valgono a escludere l’accertamento della condotta contestata.
Pertanto il ricorso è respinto, essendo la misura cautelare irrogata dal Questore coerente con il dictum del giudice penale. Le spese di giudizio sono compensate per ragioni equitative e per la peculiarità della vicenda. Il Tribunale dispone inoltre l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
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Nota della Redazione
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