Confisca ex art. 2641 c.c. dopo la Corte cost. 7/2025: cade solo l’obbligatorietà, resta quella facoltativa; il terzo può solo rivendicare la titolarità (Cass. pen. 6220/2026)

Corte di Cassazione, Sez. I penale, sentenza n. 6220/2026, decisa il 16 gennaio 2026 e depositata il 16 febbraio 2026 (R.G.N. 29216/2025) — Presidente Giacomo Rocchi, Relatore Vincenzo Galati.

Il principio di diritto

La sentenza della Corte costituzionale n. 7 del 2025 non elimina la confisca prevista dall’art. 2641 cod. civ., ma soltanto la sua obbligatorietà, per contrasto con il principio di proporzionalità della pena: residua la possibilità di disporre la confisca facoltativa delle cose che servirono a commettere il reato ai sensi dell’art. 240 cod. pen., rimessa alla valutazione di proporzionalità del giudice. Il terzo al quale il bene è fittiziamente intestato è legittimato a rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità del bene confiscato, non a contestare l’insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibile soltanto dal proposto o dall’imputato; né può giovarsi della declaratoria di illegittimità costituzionale, operando la disciplina più favorevole solo in favore del condannato.

Il fatto

Il Tribunale di Ancona, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva revocato la confisca di un immobile — disposta con sentenza divenuta definitiva, in relazione a un reato societario, ai sensi dell’art. 2641 cod. civ. — accogliendo l’istanza della società formalmente intestataria del bene, sulla base della sentenza della Corte costituzionale n. 7 del 2025. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona ha proposto ricorso per cassazione, lamentando il travalicamento dei poteri del giudice dell’esecuzione e l’erronea incidenza della declaratoria sul giudicato.

La motivazione

La confisca in esame è diretta — l’immobile era strumentale alla commissione del reato — e non per equivalente: non rileva perciò la parte della sentenza costituzionale relativa alla confisca per equivalente, cui pure l’ordinanza impugnata faceva riferimento. La Corte costituzionale ha riconosciuto la natura di pena della confisca ex art. 2641 cod. civ. e ne ha dichiarato illegittima la sola obbligatorietà, perché imponeva l’ablazione anche quando manifestamente sproporzionata, in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost. e con l’art. 49, par. 3, della Carta dei diritti fondamentali UE; resta invece ferma la confisca facoltativa delle cose che servirono a commettere il reato ex art. 240 cod. pen., nel rispetto della proporzionalità. Non si determina quindi alcun vuoto normativo.

Il giudice dell’esecuzione ha errato ritenendo che la declaratoria avesse eliminato in toto la legittimità dell’ablazione, senza verificare se il provvedimento di confisca contenesse valutazioni valorizzabili ai fini della confisca facoltativa. Inoltre, il terzo intestatario non era legittimato a giovarsi della declaratoria: secondo le Sezioni Unite (n. 30355 del 2025, Putignano), in caso di beni fittiziamente intestati il terzo può rivendicare solo l’effettiva titolarità, senza prospettare l’insussistenza dei presupposti della misura, deducibili solo dal proposto. Il principio è stato esteso alla confisca per sproporzione (Sez. 3, n. 36354 del 2025, Santoro) e, per identità di ratio, alla confisca ex artt. 2641 cod. civ. e 240 cod. pen.: la contestazione dei presupposti da parte del terzo proviene da soggetto non legittimato ed è sorretta da un interesse di mero fatto. L’ordinanza è annullata con rinvio al Tribunale di Ancona.

Implicazioni pratiche

Dopo la sentenza n. 7 del 2025 la confisca dei beni strumentali ex art. 2641 cod. civ. non è abolita: resta possibile come confisca facoltativa ex art. 240 cod. pen., ma il giudice deve valutarne in concreto la proporzionalità. Il giudicato non cade automaticamente: va verificato se la confisca definitiva reggerebbe anche nella forma facoltativa.

La distinzione fra confisca diretta e per equivalente è decisiva: la pronuncia costituzionale sull’equivalente non si estende alla confisca diretta di un bene strumentale, che segue regole e momenti di acquisizione al patrimonio dello Stato differenti.

Il terzo intestatario ha una legittimazione ristretta: può far valere l’effettiva titolarità del bene, non i presupposti della misura né i benefici — abrogazione del reato, illegittimità costituzionale — riservati al condannato o al proposto. Chi difende la società intestataria deve perciò concentrarsi sulla prova della titolarità effettiva, non sui vizi dell’ablazione.

Dati identificativi omessi in conformità all’art. 52 d.lgs. 196/2003.

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