Appello penale via PEC dopo il 1° gennaio 2025: senza deposito telematico è inammissibile (Cass. pen. 24794/2026)
Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale, sentenza n. 24794/2026, data di pubblicazione 2 luglio 2026 (R.G.N. 3497/2026) – Presidente Rosa Pezzullo, Relatore Anna Maria Gloria Muscarella.
Il principio di diritto
A decorrere dal 1° gennaio 2025 l’atto di appello deve essere depositato esclusivamente in via telematica ai sensi degli artt. 582 e 111-bis cod. proc. pen.; il deposito a mezzo posta elettronica certificata, non più consentito, ne determina l’inammissibilità. La deroga per malfunzionamento del sistema informatico (art. 175-bis cod. proc. pen.) presuppone la certificazione del Ministero o l’attestazione del dirigente dell’ufficio; al di fuori di tali ipotesi grava sulla parte l’onere di allegare e provare rigorosamente – mediante attestazione di cancelleria o altro atto o fatto certo – l’impedimento idoneo a integrare caso fortuito o forza maggiore ai fini della rimessione in termini ex art. 175 cod. proc. pen.
Il fatto
La Corte d’appello di Torino dichiarava inammissibile l’appello proposto a mezzo posta elettronica certificata dal difensore avverso una sentenza del Tribunale di Ivrea, respingendo l’istanza di restituzione nel termine per impugnare. L’imputato ricorreva deducendo il malfunzionamento del portale telematico al momento dell’invio e che il deposito via PEC gli sarebbe stato suggerito telefonicamente dalla cancelleria; chiedeva in subordine la rimessione in termini per il deposito sul portale del processo penale telematico.
La motivazione
Il ricorso è inammissibile. Dal 1° gennaio 2025 il deposito dell’atto di appello è esclusivamente telematico (artt. 582 e 111-bis cod. proc. pen.) e il deposito a mezzo PEC ne comporta l’inammissibilità. La telematizzazione è la regola; il deposito non telematico, PEC inclusa, è eccezione tassativa, ammessa solo per gli atti e nei tempi previsti dalle norme transitorie (art. 87-bis d.lgs. n. 150 del 2022) e, per il D.M. n. 206 del 2024, per i soli atti cautelari, riesami e riti speciali (Sez. 5, n. 10258 del 2026, Cicorella). Presso il Tribunale di Ivrea la sospensione del deposito telematico per malfunzionamento era stata disposta con decreto presidenziale fino al 31 marzo 2025; dal 1° aprile 2025 le impugnazioni vanno depositate sul Portale dei Difensori a pena di inammissibilità, salvo prova di un malfunzionamento, che nel caso non risultava riscontrato dall’ufficio impugnazioni. L’idoneità dell’atto al raggiungimento dello scopo non attenua le cause di inammissibilità (Sez. 2, n. 11795 del 2024, Martorano; Sez. 1, n. 47557 del 2024, Mazzeo; Sez. 4, n. 48804 del 2023). Fuori dai casi di malfunzionamento ex art. 175-bis, l’impossibilità di depositare nei termini può integrare forza maggiore ai fini dell’art. 175 cod. proc. pen. solo se provata rigorosamente, mediante attestazione di cancelleria o altro fatto certo (Sez. 2, n. 17708 del 2022): onere qui non assolto.
Esito: la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese della parte civile.
Implicazioni pratiche
Dal 1° gennaio 2025 l’appello penale va depositato solo per via telematica: la PEC non è più un canale valido e il suo uso comporta inammissibilità, senza che rilevi l’avvenuta conoscenza dell’atto da parte dell’ufficio. Le uniche eccezioni riguardano gli atti per i quali le norme transitorie ammettono ancora il deposito analogico – cautelari, riesami, riti speciali – e le ipotesi di malfunzionamento certificato o attestato ex art. 175-bis cod. proc. pen., in cui il deposito analogico è addirittura imposto. Chi lamenta un malfunzionamento non certificato deve provarlo rigorosamente, con attestazione di cancelleria o altro fatto certo, per ottenere la rimessione in termini ex art. 175: la semplice segnalazione telefonica o l’affermazione non documentata non basta.
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