Pena prossima al massimo edittale: senza specifica motivazione sui criteri dell’art. 133 c.p. la sentenza è annullata (Cassazione Penale 22692/2026)

Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale, sentenza n. 22692 del 18 giugno 2026 (R.G.N. 1007/2026) — Presidente Rossella Catena, Relatore Maria Elena Mele

Il principio di diritto

L’impegno motivazionale cui è tenuto il giudice nella determinazione della pena è tanto maggiore quanto più intenda discostarsi dal minimo edittale. Se una pena prossima al minimo, o comunque inferiore alla media edittale, può essere giustificata anche con espressioni sintetiche di equità e congruità, l’irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale — e a maggior ragione prossima al massimo — richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri oggettivi e soggettivi elencati dall’art. 133 cod. pen., valutati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena. È perciò viziata la sentenza che, pur irrogando una pena base prossima al massimo, si limiti a valutarla come congrua senza esplicitare i criteri che la giustificano.

Il fatto

La Corte d’appello, sezione per i minorenni, in parziale riforma della decisione di primo grado emessa all’esito di giudizio abbreviato, rideterminava la pena per un reato di lesioni aggravate (artt. 582-585 cod. pen.), fissando la pena base in due anni e sei mesi di reclusione — prossima al massimo edittale — ridotta per il rito. L’imputato ricorreva denunciando vizio di motivazione: la Corte territoriale, pur discostandosi dal minimo e irrogando una pena vicina al massimo, non aveva reso alcuna specifica motivazione sul punto.

La motivazione

Il ricorso è fondato. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, l’obbligo motivazionale sulla misura della pena si intensifica in proporzione all’allontanamento dal minimo edittale. Nel caso di specie la pena base, nonostante la ritenuta equivalenza dell’attenuante della giovane età rispetto alle aggravanti, era prossima al massimo edittale, e tuttavia la Corte territoriale non aveva in alcun modo spiegato i criteri ex art. 133 cod. pen. che giustificavano una pena così elevata, limitandosi a valutarla come congrua. Ne consegue l’annullamento della sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio alla Corte d’appello sezione minorenni in diversa composizione.

Implicazioni pratiche

La discrezionalità nella commisurazione della pena è sindacabile in cassazione sul piano della motivazione: più il giudice si allontana dal minimo edittale, più deve rendere conto delle ragioni. Una pena vicina al minimo o sotto la media può reggersi su formule sintetiche di congruità; una pena base pari o superiore al medio, e ancor più prossima al massimo, impone di esplicitare quali criteri dell’art. 133 cod. pen. — gravità del fatto, capacità a delinquere, funzione rieducativa — la giustifichino. Per la difesa, il richiamo a una pena “congrua” senza indicazione dei criteri è un vizio deducibile e, come qui, idoneo a determinare l’annullamento del trattamento sanzionatorio.

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