Graduatoria finanziamenti agricoli: nessun diritto soggettivo allo scorrimento oltre i fondi disponibili (TAR Puglia n. 306 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di concessione di ausili finanziari a valere su fondi pubblici, la posizione del candidato utilmente collocato in una graduatoria definitiva non è lesa dalla decisione dell’amministrazione di non procedere a un ulteriore scorrimento della stessa, una volta accertato l’esaurimento definitivo delle risorse disponibili. La scelta di ampliare la graduatoria, già reiteratamente disposta in passato, costituisce esercizio di discrezionalità amministrativa nell’allocazione delle risorse finanziarie e non un obbligo giuridico verso i candidati non ammessi. Ne consegue che il ricorrente, collocato in posizione notevolmente distante dall’ultimo ammesso, non può vantare un’aspettativa qualificata all’ulteriore scorrimento, né la mancata concessione integra violazione dei principi di trasparenza, buon andamento, proporzionalità o del legittimo affidamento, ove l’attività istruttoria sia stata compiuta e la decisione risulti motivata in ragione della limitatezza dei fondi.
Il Fatto
Un’impresa agricola, ammessa con riserva in una graduatoria per la concessione di un contributo a fondo perduto di €. 45.000,00, finalizzato all’acquisto di macchinari nell’ambito del “pacchetto giovani”, impugnava la nota con cui la Regione comunicava la chiusura del procedimento, avviato nel 2016, per esaurimento definitivo dei fondi. L’impresa, collocata alla posizione n. 1750 della graduatoria pubblicata nel 2018 e mai impugnata, restava esclusa dal finanziamento, essendo l’ultima posizione utile la n. 1601. Nel ricorso, la ricorrente deduceva la violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento, nonché il difetto di motivazione e l’eccesso di potere per contraddittorietà e irragionevolezza, sostenendo che la Regione avrebbe dovuto procedere a un ennesimo scorrimento della graduatoria per includere la propria domanda.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente osservato come l’amministrazione avesse già provveduto, nel corso del tempo, a un ampliamento ripetuto della graduatoria, giungendo ad ammettere a finanziamento le imprese sino alla posizione n. 1601. L’ultimo interpello, avente finalità meramente esplorativa, era stato diramato per verificare l’eventuale esistenza di residuali aziende interessate, pur sempre nei limiti delle risorse concretamente disponibili e reperibili.
Il Collegio ha quindi escluso che l’ulteriore ampliamento della graduatoria possa costituire un diritto della ricorrente, tanto più considerando la sua collocazione in graduatoria, distante circa 150 posizioni dall’ultima impresa ammessa al beneficio. La scelta di come allocare le risorse finanziarie tra le diverse funzioni e attività pubbliche è rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione, la quale, pertanto, non può ritenersi vincolata a estendere all’infinito la platea dei beneficiari sino a ricomprendere la posizione della ricorrente.
In tale prospettiva, il Tribunale ha ritenuto infondate le censure relative alla violazione dell’art. 12 legge n. 241/1990, dell’art. 62 reg. (UE) n. 1305/2013 e dei principi di trasparenza, correttezza e buona fede, rilevando come l’amministrazione avesse svolto una compiuta attività istruttoria e avesse anzi tentato, nei limiti del finanziariamente possibile, di ampliare la graduatoria. Le censure della ricorrente sono state ritenute volte a contestare il merito delle scelte discrezionali, piuttosto che a evidenziare profili di illegittimità sindacabili dal giudice amministrativo.
Da ultimo, il Collegio ha evidenziato come la ricorrente non avesse fornito alcuna dimostrazione circa la sussistenza di un obbligo in capo alla Regione di procedere a uno scorrimento ulteriore di circa 150 posizioni. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato dichiarato infondato e respinto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Nota della Redazione
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