Ammissione con riserva alla prova orale per contestazione degli esiti della prova scritta (TAR Puglia n. 112 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio cautelare avverso gli atti di una procedura concorsuale pubblica, l’accoglimento dell’istanza di sospensione si fonda sulla verifica del fumus boni iuris in ordine ai vizi dedotti avverso la prova scritta, senza che occorra una valutazione piena del merito. L’ammissione con riserva del ricorrente alla prova orale costituisce la misura satisfattiva appropriata quando l’amministrazione abbia già provveduto a convocarlo per l’espletamento della medesima, restando impregiudicata ogni determinazione all’esito del giudizio di merito.
Il Fatto
La ricorrente, partecipante al concorso pubblico per titoli ed esami indetto dall’Agenzia Regionale Attività Irrigue e Forestali della Puglia (ARIF) per la copertura di otto posti nel profilo di “Specialista Avvocato”, impugnava gli atti della procedura concernenti gli esiti della prova scritta, e segnatamente la deliberazione di approvazione degli elenchi degli ammessi e degli esclusi dalla prova orale, la valutazione dei titoli e i punteggi attribuiti. La candidata, che aveva riportato un punteggio di 18/30 nella prova scritta, inferiore alla soglia di sufficienza di 21/30, deduceva vizi di erronea e fuorviante correzione dell’elaborato, nonché disparità di trattamento, e chiedeva l’annullamento degli atti impugnati e l’ammissione alla prova orale, ancora in corso di svolgimento.
Con decreto monocratico, la ricorrente era stata intanto ammessa con riserva a sostenere le prove orali, successivamente calendarizzate; l’amministrazione resistente aveva poi provveduto a convocarla per il giorno 24 marzo 2026. Nel giudizio cautelare si costituivano l’ARIF, la Regione Puglia e un candidato ad opponendum.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, rilevata la propria giurisdizione e competenza, ha preso in esame la domanda cautelare proposta ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., verificando la sussistenza dei presupposti per la concessione della misura richiesta.
Il collegio ha considerato che l’amministrazione aveva già convocato la ricorrente per la prova orale in data 24 marzo 2026, dando così esecuzione al decreto monocratico con cui la stessa era stata ammessa con riserva. In tale contesto, la conferma del provvedimento monocratico e l’accoglimento dell’istanza cautelare sono apparsi consequenziali, rispondendo all’esigenza di non vanificare la posizione della candidata in una fase avanzata della procedura concorsuale.
La valutazione del fumus boni iuris è stata condotta in modo sintetico, senza una compiuta delibazione delle censure dedotte avverso gli atti impugnati, atteso che la fase cautelare non richiede un esame definitivo del merito della controversia. L’ammissione con riserva alle prove orali ha consentito di contemperare l’interesse della ricorrente a non essere esclusa dalla procedura con l’interesse pubblico alla prosecuzione del concorso.
Il Tribunale ha infine fissato la pubblica udienza per la trattazione del merito, dichiarando la rinuncia ai termini a difesa da parte di tutte le parti, e ha rimesso la regolazione delle spese della fase cautelare alla decisione definitiva.
Nota della Redazione
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