Mancato accredito Carta docente: ordine di esecuzione e commissario ad acta (TAR Lazio n. 7672 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’inerzia dell’amministrazione nell’eseguire il giudicato, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, integra gli estremi della inottemperanza. Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione è sempre tenuta a eseguire il giudicato e non può sottrarsi per ragioni di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà pratica, non avendo alcuna discrezionalità in ordine all’an e al quando, ma al più una limitata discrezionalità sul quomodo. Il giudice dell’ottemperanza, in caso di mancata esecuzione nel termine assegnato, può nominare sin da ora un commissario ad acta che provveda in sostituzione dell’amministrazione inadempiente.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Velletri – Sezione Lavoro una sentenza che ne accertava il diritto all’accredito sulla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente dell’importo di € 500,00 per gli anni scolastici 2021/22, 2023/2024 e 2024/2025, per complessivi € 1.500,00. Nonostante il passaggio in giudicato della pronuncia, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alle statuizioni, determinando la parte a proporre ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio.
La ricorrente chiedeva l’ordine di esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, la condanna dell’amministrazione al pagamento delle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. e la distrazione delle spese di lite in favore del difensore antistatario. Il Ministero si costituiva con formula di stile, senza spiegare alcuna difesa sostanziale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato il ricorso ammissibile, in quanto ritualmente notificato al Ministero, e sussistente la propria competenza territoriale ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm. Nel merito, ha ritenuto fondata la domanda di esecuzione, rilevando che l’amministrazione non aveva dimostrato l’avvenuto adempimento né fornito alcuna giustificazione per l’inerzia serbata.
La Corte ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il giudizio di ottemperanza è volto a far conseguire al ricorrente vittorioso gli effetti favorevoli della pronuncia giurisdizionale illegittimamente negati dall’amministrazione. L’obbligo di conformarsi al giudicato incombe sull’amministrazione senza alcuna discrezionalità in ordine all’an e al quando, essendo l’esecuzione un dovere inderogabile.
Accertata la mancata ottemperanza, il TAR ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Velletri nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della presente pronuncia. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, ha nominato sin da ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Direzione per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega e senza compenso, che provvederà su richiesta del ricorrente previa verifica dell’eventuale adempimento tardivo.
Il Collegio ha invece rigettato la domanda di astreintes, ritenendo non sussistenti allo stato i presupposti, con possibilità di una successiva valutazione in caso di perdurante inottemperanza. Ha infine disposto l’invio di copia della sentenza alla Procura Regionale del Lazio della Corte dei Conti e all’OIV del Ministero, evidenziando la situazione di criticità dovuta all’inerzia persistente dell’amministrazione, e ha condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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