Ottemperanza al giudicato sul bonus docenti e nomina del commissario ad acta (TAR Marche n. 197 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, il ricorso è procedibile solo dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo, ai sensi dell’art. 14 d.l. n. 669 del 1996. Accertato che l’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria all’azionabilità della pretesa, il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza e ordina l’esecuzione integrale del giudicato, salvo quanto già corrisposto. Il termine per l’adempimento decorre dalla notificazione o dalla comunicazione della decisione e, in caso di inutile decorso, è legittimamente nominato commissario ad acta il dirigente competente, che assume le funzioni solo se investito da istanza del creditore. Le spese del giudizio di ottemperanza, non essendo contestato l’inadempimento, sono poste a carico dell’Amministrazione resistente e distratte ai difensori antistatari.
Il Fatto
Il giudice del lavoro aveva accertato il diritto della parte ricorrente a fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le articolazioni territoriali all’assegnazione delle relative somme, con condanna alle spese. La sentenza, corretta con provvedimento di accoglimento della correzione materiale, è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria.
Poiché l’Amministrazione non ha dato esecuzione al titolo, i ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza per ottenere il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito solo con memoria formale. All’udienza camerale la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto verificato la procedibilità dell’azione di ottemperanza. La notifica del titolo all’Amministrazione è avvenuta prima della proposizione del ricorso ed è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996. Sussistono dunque i presupposti per esaminare la domanda nel merito.
Nel merito il ricorso è fondato. Il titolo indicato in epigrafe non è stato eseguito. In presenza dei presupposti di legge e, in particolare, del decorso del termine di cui al citato art. 14, l’Amministrazione — costituitasi solo formalmente — non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. Ne discende l’obbligo dell’Amministrazione intimata di dare esecuzione integrale al giudicato, salvo le somme eventualmente già corrisposte.
Il Collegio ha quindi assegnato all’Amministrazione il termine di 30 giorni a decorrere dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Decorso il termine senza adempimento, l’inerzia potrà essere superata attraverso l’intervento sostitutivo previsto dall’ordinamento.
Per il caso di inutile decorso del termine è stato sin d’ora nominato commissario ad acta il Direttore della competente direzione generale del Ministero. Il commissario assumerà le funzioni solo qualora sia investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione, e provvederà entro i successivi 120 giorni all’esecuzione dell’incarico, adottando ogni atto necessario — variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti — direttamente o tramite funzionario delegato.
Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione resistente è stata condannata al pagamento, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisiantistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a..
Nota della Redazione
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