Contributo una tantum 2021 a strutture private accreditate: la facoltà regionale condizionata all’equilibrio economico del SSR esclude l’affidamento tutelabile (TAR Lazio n. 14299 del 18.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 1, comma 495, della legge n. 178/2020 attribuisce alle Regioni una mera facoltà di riconoscere alle strutture private accreditate un contributo una tantum fino al massimo del 90 per cento del budget assegnato, ferma restando la garanzia dell’equilibrio economico del Servizio sanitario regionale: da tale previsione non discende un puntuale diritto di rimborso dei soggetti accreditati, né un affidamento meritevole di tutela alla conservazione delle somme provvisoriamente erogate. Il mancato riconoscimento del contributo è legittimamente fondato sulla verifica consuntiva dell’equilibrio economico del SSR, restando sufficiente l’indicazione dei presupposti normativi e fattuali dell’atto, senza che sussista l’obbligo di una motivazione rafforzata.
Il Fatto
La società ricorrente, struttura privata accreditata con il Servizio sanitario regionale del Lazio, aveva beneficiato per l’anno 2021 del meccanismo della fatturazione in acconto nella misura del 90 per cento del budget, secondo la previsione dell’art. 1, comma 495, della legge n. 178/2020. Con nota del 30 marzo 2023, la Regione Lazio comunicava alle Aziende sanitarie locali che il contributo una tantum per l’esercizio 2021 non avrebbe trovato spazio nella necessità di garantire l’equilibrio economico del Servizio sanitario regionale; la ASL competente trasmetteva tale determinazione alla struttura con successive note, confermando il mancato riconoscimento del contributo. La società impugnava gli atti dinanzi al TAR Lazio deducendo la lesione dell’affidamento qualificato, il difetto di motivazione e di istruttoria e la violazione delle norme sulla partecipazione procedimentale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha in via preliminare respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalle amministrazioni resistenti, richiamando il proprio precedente orientamento: le censure spiegate in ricorso attengono alle regole e ai criteri astratti di determinazione della remunerazione, non all’erroneità del calcolo del saldo, ciò che radica la giurisdizione del giudice amministrativo.
Nel merito, la sentenza rileva l’infondatezza del ricorso, prescindendo dallo scrutinio delle eccezioni preliminari di improcedibilità. Il Collegio richiama la disciplina dell’art. 12-bis del decreto-legge n. 51/2023, come convertito dalla legge n. 87/2023, che ha consentito alle Regioni di erogare il contributo esclusivamente con risorse del bilancio autonomo regionale; su tale base la Regione Lazio è intervenuta con la legge regionale n. 9/2024, stanziando 56.000.000 di euro e disponendo, all’esito della procedura ricognitiva, un taglio lineare dei contributi richiesti nella misura del 26,44 per cento, così da garantire un trattamento omogeneo a tutte le strutture aventi diritto. Tale scelta è giudicata proporzionale e non illogica, perché rispettosa della par condicio degli aventi diritto e coerente con la natura di contributo una tantum, slegato dalla produzione effettiva delle strutture.
Quanto al difetto di motivazione, il Tribunale osserva che, trattandosi di attività vincolata, è sufficiente la mera giustificazione del potere esercitato mediante l’indicazione dei presupposti normativi e fattuali, nella specie ricorrente. In ordine all’affidamento, la clausola “ferma restando la garanzia dell’equilibrio economico del Servizio sanitario regionale” legittimava, anzi presupponeva, un disallineamento temporale tra l’erogazione provvisoria e il bilancio consuntivo, sulla base del quale quantificare definitivamente gli importi: nessun affidamento tutelabile può quindi configurarsi alla conservazione delle somme provvisoriamente erogate. Il Collegio respinge altresì le censure di disparità di trattamento e le questioni di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 495, della legge n. 178/2020, siccome infondate.
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Nota della Redazione
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