Cessazione della materia del contendere per annullamento in autotutela dell’atto impugnato (TAR Puglia n. 295 del 10.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Costituisce cessazione della materia del contendere l’ipotesi in cui l’amministrazione, dopo la notifica del ricorso, adotti un provvedimento di autotutela satisfattivo dell’interesse del ricorrente, rideterminando il trattamento di fine servizio con inclusione dei benefici economici richiesti. In tal caso, il giudice dichiara il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione e, ove l’accoglimento della domanda risulti «manifesto» ai sensi dell’art. 34, co. 5, cod. proc. amm., condanna l’amministrazione alle spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale, liquidandole in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Il Fatto

I ricorrenti, appartenenti alla Polizia di Stato e già cessati dal servizio per pensionamento, impugnavano il mancato riconoscimento, nel calcolo dell’indennità di buonuscita (TFS), dei sei scatti stipendiali aggiuntivi del 2,5% ciascuno previsti dall’art. 6-bis, co. 2, del d.l. n. 387/1987, convertito con modificazioni dalla legge n. 232/1990. L’atto di liquidazione del TFS, infatti, non aveva incluso nella base di calcolo i benefici economici richiesti. Il Ministero dell’Interno e l’INPS si costituivano in giudizio senza depositare memorie. In prossimità dell’udienza di discussione, l’INPS depositava due atti emessi in autotutela, con i quali provvedeva alla rideterminazione degli importi da liquidare in favore dei ricorrenti, riconoscendo i benefici economici e previdenziali introdotti dalla legge n. 232/1990.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia, esaminata la documentazione depositata dall’INPS e rilevata l’assenza di osservazioni contrarie dei ricorrenti, ha ritenuto che la pretesa sostanziale risultasse, allo stato, completamente soddisfatta dall’amministrazione. In particolare, gli atti di autotutela avevano rideterminato gli importi del trattamento di fine servizio, includendo i sei scatti stipendiali, con la conseguenza che non residuava alcun interesse alla decisione del ricorso. Il collegio ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, co. 5, cod. proc. amm. In ordine alle spese, il giudice ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, rilevando che l’INPS aveva soddisfatto la richiesta dei ricorrenti solo dopo la notifica del ricorso (avvenuta il 7.2.2023), avendo emesso l’atto di liquidazione solo in data 26.2.2026. La condanna alle spese, liquidate in € 2.000,00 oltre oneri, è stata pronunciata in solido tra le parti resistenti e in favore del difensore, dichiaratosi antistatario. In forza del decreto collegiale di correzione, il dispositivo è stato rettificato per indicare espressamente il beneficiario della liquidazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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