Revoca del nulla osta e buona fede del lavoratore straniero (TAR Campania n. 3944 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla osta al lavoro subordinato non può essere fondata su un automatismo formale, quando il mancato perfezionamento del rapporto con il datore originario sia dipeso da causa di forza maggiore non imputabile al lavoratore. L’art. 22, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998 fa salvo il caso in cui il ritardo nella sottoscrizione del contratto di soggiorno sia riconducibile a cause non ascrivibili al lavoratore. Il principio di buona fede e la tutela del legittimo affidamento impediscono che lo straniero, regolarmente entrato con visto e nulla osta, subisca effetti espulsivi per l’inerzia altrui. L’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 impone di valutare i fatti sopravvenuti favorevoli, superando gli automatismi procedimentali. La mancata considerazione di un nuovo e stabile rapporto di lavoro integra difetto di istruttoria e violazione dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità.
Il Fatto
Un cittadino straniero presentava istanza per l’assunzione stagionale presso una società, ottenendo dallo Sportello Unico per l’Immigrazione il nulla osta al lavoro subordinato e, successivamente, il visto d’ingresso. Entrato regolarmente in Italia, il lavoratore non formalizzava il rapporto con il datore originario, divenuto irreperibile. Reperiva quindi nuove occupazioni, documentate da comunicazioni UniLav e buste paga, e si presentava alla convocazione dello Sportello, dove chiedeva la regolarizzazione della propria posizione.
L’Amministrazione avviava e concludeva il procedimento di revoca del nulla osta, contestando la mancata presentazione dei documenti del datore originario, l’assenza dell’asseverazione economica e la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno. Il lavoratore impugnava il provvedimento, deducendo la violazione del soccorso istruttorio e la mancata valutazione dei fatti sopravvenuti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale accoglie il ricorso e annulla la revoca. La questione centrale attiene alla legittimità del provvedimento che ha fatto discendere dal mancato perfezionamento del rapporto con il datore originario un effetto pregiudizievole per il lavoratore, quando tale evenienza è derivata dall’irreperibilità del datore stesso.
Su questo punto il Collegio richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui, quando lo straniero è entrato legalmente munito di visto e nulla osta, il successivo mancato perfezionamento del rapporto per fatto esclusivo del datore non può produrre effetti espulsivi automatici a carico del lavoratore. L’Amministrazione non può far ricadere sul cittadino straniero le conseguenze di adempimenti che sfuggono alla sua sfera di controllo.
Il Tribunale osserva che l’art. 22, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998, invocato nella revoca, fa espressamente salvo il caso in cui il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore. L’improvvisa irreperibilità del datore originario integra pertanto gli estremi della causa di forza maggiore.
Parimenti fondata è la censura sull’omessa valutazione dei fatti sopravvenuti. L’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 impone di considerare i nuovi elementi che consentano il rilascio del titolo, superando gli automatismi. La revoca non può fondarsi sulla sola caducazione del rapporto originario, dovendosi considerare la peculiarità della fattispecie e il nuovo rapporto lavorativo.
Il Collegio esclude poi che il permesso di soggiorno per attesa occupazione presupponga necessariamente la formale instaurazione del rapporto con il datore originario, richiamando l’indirizzo del Consiglio di Stato. L’omessa istruttoria sulle nuove occupazioni integra difetto di motivazione e contrasta con i canoni di ragionevolezza e proporzionalità. Il Tribunale ordina quindi all’Amministrazione di riesaminare la posizione del ricorrente, valutando la documentazione sui nuovi contratti per consentire il subentro o, in subordine, il rilascio del permesso per attesa occupazione. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.