L’indagine di mercato nel cottimo fiduciario va documentata anche se informale (Cass. civ. Sez. 1 n. 17295 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel cottimo fiduciario disciplinato dall’art. 125, comma 11, d.lgs. n. 163/2006, la stazione appaltante è tenuta a documentare l’indagine di mercato prodromica alla selezione dei cinque operatori economici da invitare, anche quando essa sia stata condotta con modalità informali e deformalizzate. La mancata documentazione dell’attività di ricerca non consente la verifica “a posteriori” del rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e determina la non ammissibilità della spesa ai sensi dell’art. 16 Reg. CE n. 1828/2006. La flessibilità delle forme non esclude l’onere di dare comprovato riscontro delle modalità di individuazione dei soggetti consultati.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla domanda proposta dall’UNCEM volta ad ottenere il rimborso comunitario di spese relative a cinque affidamenti realizzati con la procedura del cottimo fiduciario nell’ambito dell’intervento “Green Communities delle Regioni Obiettivo Convergenza”, finanziato sul Programma Operativo Interregionale “Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007-2013”. A seguito di controlli, il Ministero dell’Ambiente aveva rideterminato l’importo dell’intervento richiedendo la restituzione di una somma, ritenendo non ammissibile la spesa per il mancato rispetto della normativa sulla scelta del contraente, in difetto di documentazione giustificativa dell’indagine di mercato.
Il Tribunale di Roma aveva respinto la domanda dell’associazione e la Corte d’Appello di Roma aveva confermato la decisione, ritenendo che la scelta dei contraenti fosse avvenuta senza una comprovata consultazione del mercato. Avverso tale sentenza l’UNCEM ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato il motivo di ricorso con cui l’associazione deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 16 Reg. CE n. 1828/2006 e dell’art. 125 d.lgs. n. 163/2006, sostenendo l’assenza dell’obbligatorietà dell’indagine di mercato finalizzata alla selezione del contraente privato.
La Corte ha ricostruito la disciplina del cottimo fiduciario, qualificandolo come una particolare forma di appalto concluso a trattativa privata, ammissibile solo nei casi tassativamente previsti e connotato da una scelta ampiamente discrezionale della stazione appaltante. Ha richiamato il consolidato indirizzo per cui tale istituto rappresenta una deroga ai sistemi ad evidenza pubblica di scelta del contraente, imponendo comunque il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.
La Corte ha quindi evidenziato che la selezione degli operatori economici da consultare costituisce il momento centrale della procedura: è in questa fase che l’Amministrazione esercita la sua scelta, convergendo dalla moltitudine di operatori verso le cinque unità da invitare. L’indagine di mercato, pur non richiedendo forme vincolate, deve essere documentata perché solo la documentazione consente di verificare a posteriori la composizione della rosa degli invitati e il rispetto dei principi concorrenziali.
La Corte ha ritenuto che l’allegazione generica di un’indagine informale, effettuata attingendo a notizie delle proprie strutture e alla rete internet, non sia riscontrabile e non consenta di vagliare la funzionalità delle attività dedotte alla scelta del contraente. Ha precisato che la libertà di forme, di derivazione europea, non esclude l’onere di dare conto delle modalità osservate, per consentire una scrutinabilità della procedura anche a tutela della concorrenza.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con conferma della non ammissibilità della spesa e condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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