Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sul beneficio della Carta docente (TAR Marche n. 108 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è procedibile quando sia decorso, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della sua proposizione, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. In presenza dei presupposti di legge e in mancanza di opposizioni dell’Amministrazione sulla spettanza e azionabilità della pretesa, va dichiarato l’obbligo di dare esecuzione integrale al giudicato. L’inottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice del lavoro che ha riconosciuto il beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 giustifica la nomina del Commissario ad acta, mentre la sola nomina, in funzione acceleratoria, è sufficiente a escludere l’indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm..
Il Fatto
Il giudice del lavoro, con sentenza del Tribunale Ordinario di Ascoli Piceno, ha dichiarato il diritto della parte ricorrente di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le competenti articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme indicate in sentenza per gli anni scolastici in relazione ai quali era stato accertato il diritto. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione, con distrazione.
Formatosi il giudicato, come attestato dalla Cancelleria del Tribunale, la ricorrente ha lamentato la mancata esecuzione del titolo da parte dell’Amministrazione e ha proposto ricorso per ottemperanza per ottenere il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito solo formalmente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la procedibilità del ricorso. Dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione del ricorso è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. La condizione di procedibilità risulta dunque integrata.
Nel merito il ricorso è stato dichiarato fondato, non essendo stato eseguito il titolo indicato in epigrafe. Il TAR ha rilevato che, in presenza dei presupposti di legge e in particolare del decorso del termine richiamato, l’Amministrazione, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.
Il Collegio ha quindi dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione intimata di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, assegnando un termine di 30 giorni a decorrere dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.
Per il caso di inutile decorso del termine, il TAR ha nominato Commissario ad acta il Direttore della Direzione generale competente presso il Ministero, precisando che questi assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza e provvederà, entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario all’assolvimento del mandato.
È stata invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., non ravvisandosi particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendosi sufficiente, in funzione acceleratoria, la sola nomina del Commissario. Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è stata condannata al pagamento, con distrazione a favore dei difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a..
Nota della Redazione
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