Vincolo indiretto culturale: l’autorizzazione comunale non assorbe la tutela paesaggistica e il dehor chiuso va rimosso (TAR Puglia n. 94 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di un vincolo indiretto apposto ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. n. 42/2004, l’autorizzazione comunale all’occupazione di suolo pubblico – ed eventualmente quella edilizia – non assorbe né può sostituire la prescritta autorizzazione della Soprintendenza, trattandosi di regimi autorizzatori concorrenti posti a tutela di plurimi interessi pubblici. L’operatore economico è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi necessari, non potendo invocare l’ignoranza del vincolo culturale, che va notificato e trascritto nei registri immobiliari ai sensi dell’art. 47 del medesimo decreto. In sede di esame dell’istanza cautelare, la mancanza del requisito del fumus boni iuris, unitamente all’assenza del periculum in mora – quando il danno è meramente economico, riparabile e fronteggiabile con soluzioni alternative compatibili con il vincolo – giustifica il rigetto della domanda di sospensione dell’ordine di rimessione in pristino.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nell’area portuale, impugnava l’ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi emanato dalla Soprintendenza, unitamente al relativo verbale di accertamento redatto dal Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale. La struttura oggetto del provvedimento era un dehor chiuso di notevoli dimensioni, ritenuto lesivo della prospettiva e della visione di un edificio ricadente nell’area gravata da vincolo indiretto. La ricorrente, titolare di autorizzazione comunale per l’occupazione di suolo pubblico, lamentava la lesione dei propri interessi e chiedeva la sospensione cautelare dell’efficacia del provvedimento impugnato, deducendo la legittimità della propria posizione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente accertato che l’area portuale è sottoposta a vincolo indiretto ex art. 45 d.lgs. n. 42/2004, apposto con decreto del 13.11.2011, che inibisce l’esecuzione di qualsiasi opera a mare e lungo la costa capace di alterare la prospettiva, il godimento e la visione dei luoghi. L’esistenza del vincolo è pacifica tra le parti, così come l’assenza dell’autorizzazione della Soprintendenza, requisito imprescindibile per la realizzazione e il mantenimento della struttura.
Il Collegio ha chiarito che l’autorizzazione comunale per l’occupazione di suolo pubblico attiene esclusivamente alle competenze dell’Ente locale e non incide sul regime vincolistico, richiedendosi la doverosa acquisizione di tutti i titoli abilitativi necessari alla tutela dei diversi interessi pubblici coinvolti. L’ignoranza dell’esistenza del vincolo, peraltro, non può essere invocata dall’operatore economico, atteso che l’art. 47 d.lgs. n. 42/2004 impone la notifica del vincolo al proprietario, possessore o detentore e la trascrizione nei registri immobiliari, assolvendo così gli oneri pubblicitari nei confronti dei successivi aventi causa.
In relazione al fumus boni iuris, il Tribunale ha escluso che la ricorrente possa vantare un titolo per mantenere la struttura, né ha ritenuto sussistente una possibilità – in base al giudizio prognostico proprio della fase cautelare – di ottenere un’autorizzazione a mantenerla nella conformazione attuale, atteso che il dehor chiuso ostruisce integralmente la visione di notevole parte della facciata dell’edificio tutelato, determinando una compromissione del valore paesaggistico dell’area.
Quanto al periculum in mora, il Collegio ha osservato che il danno prospettato dalla ricorrente è esclusivamente di natura economica e, in quanto tale, riparabile per equivalente, non incidendo sulla prosecuzione dell’attività commerciale. La sostituzione del dehor chiuso con una struttura leggera, compatibile con il regime vincolistico, è stata ritenuta soluzione agevolmente adottabile. Il Tribunale ha infine valorizzato l’interesse pubblico alla corretta applicazione della normativa di tutela, evidenziando come il mantenimento della struttura determinerebbe un ingiustificato vantaggio concorrenziale a favore della ricorrente rispetto agli operatori economici che rispettano il vincolo.
Nota della Redazione
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