Carta docente, ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2048 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto del docente alla carta docente accertato con sentenza del giudice ordinario passata in giudicato è azionabile davanti al giudice amministrativo con il ricorso per ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm. Il ricorso è procedibile una volta decorso, dopo la notifica della sentenza quale titolo esecutivo, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. Nel merito, l’Amministrazione che, pur costituendosi in giudizio, non alleghi né documenti l’avvenuta integrale esecuzione del giudicato è dichiarata inottemperante e condannata a dare esecuzione nel termine assegnato. In caso di perdurante inerzia si nomina il commissario ad acta, con determinazione definitiva dell’importo ancora dovuto.

Il Fatto

Il ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Pavia, sezione lavoro, con la sentenza n. 316/2024 pubblicata il 16/05/2024, l’accertamento del diritto ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con condanna dell’Amministrazione a metterla a disposizione. La sentenza, non impugnata, è passata in giudicato.

Notificato il titolo esecutivo al Ministero, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm., deducendo l’inadempimento e chiedendo il rilascio della carta e l’accredito della somma di euro 1.500,00. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha innanzitutto verificato la procedibilità del ricorso. Dopo la notifica della sentenza a valere quale titolo esecutivo e prima della proposizione del ricorso è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, richiamando sul punto la recente TAR Lombardia, Milano, III, 27/04/2026, n. 1976.

Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato. La pretesa concernente la spettanza degli importi riconosciuti dalla sentenza n. 316/2024 è sorretta da idonea documentazione. L’Amministrazione debitrice, pur costituita, non ha allegato né documentato l’avvenuta integrale esecuzione del giudicato, sicché l’inottemperanza è rimasta incontestata.

Il Tribunale ha pertanto accolto il ricorso, dichiarando l’inottemperanza del Ministero e assegnando allo stesso un termine di 90 giorni dalla notifica della sentenza per l’accredito degli importi, detratti i pagamenti medio tempore effettuati. Per il caso di perdurante inerzia è stato nominato fin d’ora, quale commissario ad acta, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che ne assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza, provvedendo entro i successivi 60 giorni. All’attività commissariale non è riconosciuto alcun compenso, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica.

Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, il Ministero è stato condannato alla rifusione, liquidata in euro 800,00 per compensi oltre accessori. La determinazione tiene conto, in applicazione del criterio dell’adeguatezza di cui all’art. 2233, comma 2, cod. civ., della limitata attività difensiva svolta, riconducibile alle attività minime e stereotipate proprie della materia, come ritenuto da Cons. Stato, VII, 24/03/2026, n. 2447 e dalla costante giurisprudenza richiamata. Le spese sono state distratte in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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