Nullità del diniego di sanatoria per motivo ostativo non sottoposto a contraddittorio (C.G.A.R.S. n. 39 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di sanatoria edilizia che si fondi anche su una ragione ostativa qualificatoria, incentrata sulla pretesa pertinenzialità delle opere rispetto a un fabbricato principale già destinatario di precedente rigetto, è illegittimo per violazione degli artt. 3 e 7 e seguenti della legge n. 241/1990, quando tale presupposto non sia stato tempestivamente e chiaramente posto a base del contraddittorio procedimentale, configurato come interlocuzione sulla sola carenza documentale. La pluralità delle motivazioni non può essere invocata in modo automatico per sottrarre l’atto allo scrutinio dei vizi che ne investono la formazione, perché una ragione ostativa di natura qualificatoria non costituisce un motivo laterale, ma incide a monte sul significato dell’istruttoria e sull’utilità stessa del contraddittorio svolto sul piano documentale. È inoltre illegittimo, per difetto di istruttoria, il diniego che qualifichi come carenza documentale imputabile alla parte la mancata acquisizione del parere igienico-sanitario che l’Amministrazione procedente dichiari testualmente di avere già richiesto d’ufficio.
Il Fatto
La controversia trae origine dalla realizzazione, in ambito territoriale del Comune di Lipari, di alcuni manufatti riconducibili a un nucleo originario anteriore all’ottobre 1983 e a un ampliamento riferito al 1985, eseguiti in assenza del preventivo titolo abilitativo. Per regolarizzare l’abuso l’interessata presentò una prima istanza di sanatoria ai sensi della legge n. 47/1985 e, successivamente, una seconda istanza ai sensi della legge n. 724/1994.
Con provvedimento del 2015 il Comune di Lipari rigettò la domanda, facendo leva sulla carenza documentale rilevata in sede istruttoria e sulla circostanza che le opere sarebbero state pertinenzialmente riferibili a un fabbricato principale la cui sanatoria era stata già negata nel 2001. Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, respinse il ricorso, reputando che il diniego fosse sorretto da distinte ed autonome ragioni e che la dichiarazione tecnica del 2013 non equivalesse al parere dell’Azienda sanitaria. L’interessata ha proposto appello, censurando la ricostruzione della carenza documentale e la violazione delle garanzie partecipative, nonché chiedendo l’ammissione di una nota dell’A.S.P. recante parere favorevole.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla necessità di rimeditare il rapporto tra le rationes poste a fondamento del diniego. L’appellante non contesta in blocco l’esito sfavorevole, ma deduce che tra le ragioni di rigetto figura un profilo ulteriore, incentrato sulla natura accessoria e pertinenziale delle opere, non previamente contestato in sede di avvio del procedimento.
La pluralità delle motivazioni non può essere replicata meccanicamente secondo la griglia del provvedimento plurimotivato. L’idea di rationes davvero autonome presuppone che ciascuna ragione ostativa sia maturata in un procedimento correttamente governato, nel quale l’interessato sia stato posto in condizione di conoscere tempestivamente il nucleo effettivo delle ragioni ostative. Quando una delle rationes è qualificatoria e incide sull’identità e sul perimetro della domanda, essa condiziona a monte il significato dell’istruttoria e la stessa utilità del contraddittorio svolto sul piano documentale.
Il Collegio ricostruisce la sequenza procedimentale. La comunicazione dell’8 luglio 2013 aveva avviato il procedimento di rigetto per carenza di documentazione, richiamando l’art. 2, comma 37, lett. d), della legge n. 662/1996. Il provvedimento conclusivo del 1° giugno 2015 rigettò invece l’istanza anche perché il fabbricato di cui le opere erano pertinenza era stato già rigettato. Quest’ultimo profilo introduce un criterio decisorio radicalmente diverso: non dice soltanto che la pratica è incompleta, ma che essa è preclusa.
La carenza documentale appartiene alla dimensione dell’istruttoria; la motivazione pertinenziale appartiene alla dimensione della qualificazione dell’oggetto. Il contraddittorio non è un ornamento dell’azione amministrativa, ma il luogo in cui l’interessato deve poter comprendere, prima della decisione, quali siano le ragioni realmente ostative. La ragione pertinenziale non risulta indicata nella comunicazione di avvio del 2013, né nella precedente interlocuzione del 2006. Il motivo è pertanto fondato.
Quanto al secondo motivo, il Collegio reputa erronea l’impostazione che ha addossato alla parte la mancata acquisizione del parere igienico-sanitario, indicato in fase istruttoria come “già richiesto dal Comune”. La dicitura contenuta nella nota del gennaio 2006 non è un inciso ornamentale: essa rappresenta il modo in cui l’Amministrazione intende governare l’istruttoria, mediante un segmento già attivato d’ufficio. Il ragionamento corretto non può essere “il parere non c’è, dunque la domanda è carente”; occorre verificare se, e in quale punto, l’iter si sia arrestato per fatto imputabile alla parte. La parte risulta avere adempiuto agli incombenti di catastazione, dichiarazione antimafia e pagamento dei diritti di segreteria elencati nella nota. Il diniego è pertanto viziato da difetto di istruttoria. Assorbite le ulteriori doglianze, l’appello è accolto con annullamento del diniego e salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Nota della Redazione
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