Quote latte, il giudicato d’appello vincola l’amministrazione al ricalcolo (TAR Lombardia n. 1226 del 10.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato amministrativo di annullamento produce un effetto conformativo che vincola l’amministrazione nel successivo esercizio del potere: essa deve rideterminarsi in conformità alle statuizioni della sentenza, senza poterne contestare l’estensione o la correttezza. È pertanto illegittimo, e affetto da nullità per elusione del giudicato, il provvedimento che, formalmente dichiarando di dare esecuzione alla sentenza d’appello, riproduca il prelievo già annullato sull’assunto che le statuizioni non riguardassero la fattispecie. L’eventuale erronea estensione, da parte del giudice d’appello, degli effetti delle pronunce della Corte di giustizia non autorizza l’amministrazione a disapplicare la decisione divenuta inoppugnabile, né a integrare in giudizio la motivazione del provvedimento. In materia di prelievo supplementare latte, la pretesa creditoria è soggetta a prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ. e il termine è interrotto dalla notificazione del ricorso giurisdizionale, anche proposto dal debitore, non correndo fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.

Il Fatto

Una società agricola aveva impugnato davanti al TAR il prelievo supplementare imputatole per la campagna lattiera 2004/05. Il ricorso era stato respinto con la sentenza 22 ottobre 2012, n. 1709, riformata in appello: il secondo giudice, con la sentenza 11 novembre 2019, n. 7700, aveva accolto l’appello del produttore, annullando l’imputazione e disponendo il ricalcolo da parte di AGEA, sul presupposto che il criterio di compensazione-riassegnazione applicato dall’amministrazione italiana fosse contrario al diritto unionale.

A seguito di tale decisione, AGEA ha adottato la comunicazione del 21.03.2023, con cui ha rappresentato che i provvedimenti annullati non riguardavano i casi contemplati dalla normativa richiamata, che il prelievo supplementare dovuto permaneva invariato e che trovava applicazione una normativa non contraria al diritto unionale, quantificando la somma dovuta. La società ha quindi impugnato tale comunicazione, deducendo la violazione e l’elusione del giudicato e l’illegittimità comunitaria della pretesa.

La Motivazione della Corte

Il TAR affronta anzitutto il primo e il secondo motivo, omogenei, incentrati sulla violazione ed elusione del giudicato. AGEA ha ritenuto di sottrarre la fattispecie all’effetto caducante e a quello conformativo della sentenza d’appello, sostenendo che la situazione del produttore fosse estranea alle pronunce del giudice unionale richiamate in quella decisione.

Il Tribunale rileva che l’amministrazione afferma ciò in modo assai sommario nel provvedimento impugnato, la cui motivazione è definita pressoché incomprensibile, e con maggiore chiarezza solo nelle difese, dunque tardivamente: la motivazione non può essere integrata in corso di giudizio.

Nel merito, il Collegio ammette che in astratto potrebbe essere vero che il giudice d’appello abbia indebitamente esteso gli effetti delle pronunce del giudice comunitario oltre l’ambito dalle stesse stabilito. Tuttavia, in concreto, il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza di primo grado e annullato il provvedimento partendo dal presupposto che quelle pronunce si applicassero alla fattispecie, e la decisione è inoppugnabile e deve essere eseguita.

AGEA avrebbe quindi dovuto procedere al ricalcolo degli importi seguendo le prescrizioni della sentenza, che impone una complessiva rideterminazione degli atti ulteriori, restando impregiudicato se ciò comporti una riduzione dell’importo effettivamente dovuto. Avendo invece ritenuto di sottrarsi al vincolo pur potendolo osservare, il provvedimento impugnato è annullato insieme agli atti consequenziali.

Poiché l’annullamento non preclude all’amministrazione di rideterminarsi, il Collegio esamina le eccezioni di prescrizione. Il termine quadriennale del reg. CEE n. 2988/95 non è applicabile, mancando un’irregolarità idonea a incidere sul bilancio dell’Unione. Per le somme di prelievo vale la prescrizione decennale, con termine quinquennale per gli interessi; la prescrizione è interrotta dalla notificazione del ricorso e non corre fino al passaggio in giudicato. Poiché il giudizio si è concluso con la sentenza d’appello del 2019, il termine decennale non è ancora decorso. Irrilevante è la mancata costituzione di AGEA in appello, perché la volontà di realizzare il credito era già espressa nel primo grado e nel provvedimento medesimo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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