Attivazione Carta del docente per precari in esecuzione del giudicato (TAR Lazio n. 6141 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza passata in giudicato che accerta il diritto del docente precario a usufruire della Carta del docente per gli anni di servizio svolti non può essere revocata o sindacata nel merito dal giudice dell’ottemperanza, il quale è tenuto a verificarne l’esecuzione. L’inerzia dell’amministrazione, che non fornisca chiarimenti sulla corretta esecuzione del titolo esecutivo, legittima l’accoglimento del ricorso e la condanna all’adempimento. Decorso inutilmente il termine assegnato, è ammessa la nomina di un commissario ad acta che provveda in sostituzione dell’amministrazione inadempiente.
Il Fatto
Il ricorrente, docente con contratto a termine, chiedeva l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Velletri, Sezione Lavoro, che aveva dichiarato il suo diritto a beneficiare della Carta del docente per gli anni scolastici di precariato 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, ordinando al Ministero dell’Istruzione e del Merito di attivare il beneficio con l’accredito di € 2.000,00, oltre interessi e rivalutazione.
Non avendo il Ministero ottemperato alle statuizioni di condanna, il ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, deducendo l’inadempimento dell’amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza di cui si chiedeva l’esecuzione era regolarmente passata in giudicato e notificata nelle forme di legge all’amministrazione, con decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, come modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. n. 269/2003. Sussisteva pertanto la competenza del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm..
Il Collegio ha evidenziato che, di fronte all’allegato inadempimento, l’amministrazione non aveva fornito chiarimenti sulla corretta esecuzione della sentenza, con la conseguenza che la pretesa del ricorrente, alla luce dei principi in tema di onere della prova tra debitore e creditore, doveva trovare accoglimento.
La Corte ha precisato che i presupposti del diritto riconosciuto dal giudicato non sono sindacabili in sede di ottemperanza, essendo la fase esecutiva diretta esclusivamente a garantire l’attuazione concreta della decisione. Deve pertanto essere dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al titolo giudiziale nel termine di 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza.
Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato fin da ora il commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e senza compenso, che provvederà su richiesta del ricorrente entro i successivi 60 giorni.
Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e liquidate in complessivi € 800,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente. La sentenza dispone inoltre la trasmissione degli atti alla Procura regionale del Lazio della Corte dei conti e all’OIV per gli eventuali seguiti di competenza.
Nota della Redazione
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