Sospensione cautelare per contraddittorietà tra provvedimenti e carenza istruttoria (TAR Puglia n. 67 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La contraddittorietà tra il provvedimento impugnato — che dichiara l’irricevibilità dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato — e il correlato provvedimento di espulsione — motivato con il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno — integra i presupposti per la concessione della misura cautelare, quando l’amministrazione, pur costituita, non contesti né chiarisca tale dedotta contraddizione. L’ordinanza che accoglie l’istanza di sospensione non si limita a preservare la posizione del ricorrente ma dispone, ai sensi dell’art. 65, comma 3, cod. proc. amm. e dell’art. 63, comma 1, cod. proc. amm., l’ordine all’amministrazione di depositare il provvedimento impugnato e gli atti del procedimento, nonché di fornire una sintetica relazione di chiarimenti sulla posizione del cittadino extra-UE.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino extra-UE, impugnava il provvedimento con cui il Questore della Provincia di Foggia aveva dichiarato l’irricevibilità della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, disponendo il ritiro della ricevuta dell’Ente Poste e del permesso di soggiorno già posseduto, con l’avvertimento che, sussistendone i presupposti, si sarebbe proceduto all’espulsione ai sensi dell’art. 13 e ss. del d.lgs n. 286/1998.
L’unica ragione sostanziale del ricorso era il dedotto eccesso di potere per travisamento e intrinseca contraddittorietà tra atti. In particolare, la narrativa del provvedimento gravato indicava che il ricorrente era titolare di un permesso stagionale e richiedeva il rilascio del permesso per lavoro subordinato; al contrario, il correlato provvedimento di espulsione fondava la propria motivazione sul diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia ha rilevato che, a fronte della dedotta contraddittorietà, l’amministrazione resistente — costituita tramite l’Avvocatura Distrettuale dello Stato — non aveva depositato i documenti del procedimento ai sensi dell’art. 46, comma 2, cod. proc. amm., né aveva fornito chiarimenti in merito.
Il Collegio ha evidenziato che i documenti prodotti dalla parte ricorrente non erano pienamente intellegibili a causa della scarsa qualità delle copie prodotte. Tale circostanza, unita all’inerzia dell’amministrazione, ha reso necessario disporre, ai sensi dell’art. 65, comma 3, cod. proc. amm., l’ordine di deposito del provvedimento impugnato e degli altri atti del procedimento.
Sulla scorta dell’art. 63, comma 1, cod. proc. amm., è stata inoltre ordinata una sintetica relazione di chiarimenti circa la posizione del cittadino extra-UE, da depositarsi entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza.
Il Collegio ha ritenuto che, nelle more, sussistessero i presupposti per la sospensione del provvedimento impugnato, in considerazione della contraddittorietà tra atti, che, rebus sic stantibus, non era stata né contestata né chiarita dall’amministrazione. Tale contraddittorietà è stata valutata come elemento sufficiente per il fumus boni iuris richiesto in sede cautelare, determinando l’accoglimento della domanda di sospensione.
Conseguentemente, il TAR ha accolto l’istanza cautelare, sospendendo l’efficacia degli atti impugnati, e ha compensato le spese della presente fase. Ha inoltre fissato la successiva camera di consiglio per la prosecuzione della trattazione.
Nota della Redazione
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