Ottemperanza al giudicato per l’assegnazione della Carta del Docente (TAR Abruzzo n. 62 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, la mancata esecuzione, da parte dell’Amministrazione, di una sentenza passata in giudicato che abbia accertato il diritto del docente a tempo determinato all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, legittima l’accoglimento del ricorso ex art. 112, comma 2, c.p.a. Il giudice dell’ottemperanza, accertata l’inerzia, ordina all’Amministrazione di provvedere entro un termine assegnato, nominando sin d’ora un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento. La condanna al pagamento delle spese di giudizio segue la soccombenza, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Lanciano una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, per un valore di €2.000,00, in relazione agli anni di servizio prestati con contratti a tempo determinato, oltre interessi e rivalutazione. Nonostante la notifica in forma esecutiva e il passaggio in giudicato della pronuncia, l’Amministrazione era rimasta inerte, così spingendo la docente a proporre ricorso per l’ottemperanza, segnalando la decorrenza del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato la mancata ottemperanza al giudicato formatosi sulla predetta sentenza, ritenendo il ricorso fondato. Il Collegio ha accertato che l’Amministrazione non aveva provveduto all’esecuzione, né aveva dimostrato circostanze idonee a giustificare l’inerzia. Ha pertanto ordinato al Ministero di procedere all’assegnazione della carta elettronica nel termine di 60 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il TAR ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Prefetto pro tempore di Chieti, con facoltà di delega a un funzionario, assegnando un ulteriore termine di 60 giorni. Ha precisato che le eventuali spettanze del commissario, a carico dell’Amministrazione, saranno liquidate con separato decreto.
La sentenza ha disposto la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in €800,00, con distrazione in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario. Ha infine ordinato la trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti per l’Abruzzo, per la verifica di possibili ipotesi di danno erariale.
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Nota della Redazione
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