Carta Docente ottemperanza giudicato giudice lavoro e penalità di mora (TAR Sicilia n. 995 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’esecuzione del giudicato formatosi sul titolo e ordina all’amministrazione di provvedere al pagamento integrale delle somme riconosciute, assegnando un termine per l’adempimento spontaneo. Il commissario ad acta, nominato per l’ipotesi di inerzia, svolge un munus obbligatorio che non può essere rifiutato e non è condizionato da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza; quando è dirigente dello stesso Ministero resistente, non gli spetta alcun compenso, rientrando l’attività nella retribuzione dirigenziale per l’onnicomprensività. A fronte dell’ordine di pagamento si applica la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., parametrata agli interessi legali. È invece esclusa la rivalutazione monetaria, per il divieto di cumulo con gli interessi legali sancito dall’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, aveva accertato il suo diritto a percepire la Carta Docente di importo annuo pari a 500,00 euro, per l’aggiornamento e la formazione di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, con riferimento agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, rimasto inerte nonostante il passaggio in giudicato del titolo, è stato chiamato a rispondere dell’integrale esecuzione delle spettanze. La questione approda al giudice amministrativo per il perdurante inadempimento dell’amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva la sussistenza di tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., avendo riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato agli atti, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo.
Il ricorso è pertanto accolto: l’amministrazione è ordinata di provvedere, entro sessanta giorni, al puntuale e integrale pagamento delle somme rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio nomina commissario ad acta, su sollecitazione di parte, il Responsabile pro tempore della competente Direzione Generale, con facoltà di delega a un dirigente munito di adeguata competenza, entro ulteriori sessanta giorni.
Il commissario opera senza compenso. Il Collegio richiama, in via analogica, l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, dettato per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge Pinto, ritenendolo applicabile anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con richiamo a plurimi precedenti dei tribunali amministrativi.
Quanto agli accessori, è disattesa la domanda di rivalutazione monetaria: il giudice ordinario non si è pronunciato sul punto e, per le somme dovute al pubblico dipendente per il periodo successivo al 31 dicembre 1994, trovano applicazione i soli interessi legali, per il divieto di cumulo sancito dall’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994. Viene invece disposta la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione dell’ordine fino all’effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari.
Nota della Redazione
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