Tariffe autostradali, illegittimo l’arresto procedimentale in attesa del PEF (TAR Lombardia n. 1479 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di adeguamento tariffario autostradale fondato sul mero richiamo all’art. 13, comma 3, d.l. n. 162/2019 e sulla pendenza dell’aggiornamento del PEF integra un atto di arresto procedimentale immediatamente lesivo e autonomamente impugnabile, poiché rinvia il soddisfacimento dell’interesse pretensivo ad un evento futuro e incerto nel quando. I presupposti di diniego dell’adeguamento annuale sono tassativi e limitati dall’art. 21, comma 5, d.l. n. 355/2003 e dalle corrispondenti clausole convenzionali: non è consentito all’amministrazione invocare ulteriori e diverse motivazioni per sospendere l’aggiornamento. La sopravvenienza dell’art. 14, legge n. 193/2024 non neutralizza gli effetti lesivi degli atti adottati in violazione di tale assetto, dovendosi applicare il principio tempus regit actum.

Il Fatto

La società concessionaria di un tratto autostradale lombardo ha impugnato la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 31 dicembre 2024, con cui era stata confermata una variazione della tariffa unitaria media pari a 0,00% per l’anno 2025, e la presupposta nota dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti del 25 novembre 2024, che aveva escluso la possibilità di procedere alle valutazioni di competenza sull’adeguamento richiesto.

La concessionaria aveva chiesto un incremento pari al 4,74% o, in subordine, al 3,08%. Il diniego era motivato dalla necessità di perfezionare preventivamente l’aggiornamento del Piano Economico-Finanziario, essendo scaduto il periodo regolatorio. Di qui il ricorso articolato in sette motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità e improcedibilità. La decisione ministeriale di non dar seguito alla richiesta integra un atto di arresto procedimentale, ostativo all’immediato conseguimento del bene della vita, come tale immediatamente lesivo. La nota dell’ART, pur endoprocedimentale, è impugnabile congiuntamente in quanto presupposto del provvedimento finale.

Quanto alla sopravvenuta legge n. 193/2024, essa non ha eliminato gli effetti lesivi delle note impugnate, che continuano a incidere concretamente sulla posizione della ricorrente. L’art. 14, comma 2, prevede in ogni caso un incremento parametrato all’inflazione, non riconosciuto nel caso di specie.

Il terzo motivo, di incompetenza, è prioritario sotto il profilo logico-pregiudiziale, ma infondato: la forma del decreto interministeriale è prevista per i casi di accoglimento o rigetto nel merito, mentre nella specie il Ministero ha adottato un atto soprassessorio e ricognitivo, non riconducibile allo schema dell’art. 21 d.l. n. 355/2003.

Nel merito, il Collegio ricostruisce il quadro normativo e regolatorio: l’art. 21, comma 5, d.l. n. 355/2003 individua in modo tassativo le ipotesi di diniego, limitandole alla correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e alle gravi inadempienze contestate. La giurisprudenza amministrativa ha costantemente escluso che la mancata conclusione dell’aggiornamento del PEF potesse legittimare la sospensione dell’adeguamento annuale.

Le note impugnate poggiano dunque su un presupposto normativo errato: il richiamo all’art. 13, comma 3, d.l. n. 162/2019, la cui applicabilità non concerne la posizione della concessionaria, il cui periodo regolatorio è scaduto il 31 dicembre 2024. La Corte costituzionale n. 147 del 2025 ha, inoltre, dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale disposizione, per la sua incidenza unilaterale sull’equilibrio contrattuale del rapporto concessorio.

Gli atti sono pertanto annullati, con obbligo del Ministero di provvedere nuovamente sulla proposta di aggiornamento, con assorbimento degli ulteriori motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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