Silenzio della Regione sull’istanza di rimborso DPI delle RSA accreditate (TAR Calabria n. 298 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La discrezionalità nell’an attribuita alla Regione dall’art. 4, comma 1, d.l. n. 34/2020 in ordine al riconoscimento del ristoro dei maggiori costi sostenuti dalle strutture sanitarie accreditate per l’allestimento dei reparti e la gestione dell’emergenza Covid-19 non esime l’amministrazione dall’obbligo di provvedere con atto espresso e motivato sull’istanza del privato. La posizione del potenziale beneficiario del rimborso si configura in termini di interesse legittimo, con la conseguenza che l’azione amministrativa resta sottoposta alla disciplina generale del procedimento di cui alla legge n. 241/1990. L’art. 2, comma 1, legge n. 241/1990 impone l’adozione di un provvedimento espresso anche in caso di manifesta irricevibilità, inammissibilità o improcedibilità della domanda. Il silenzio serbato dalla Regione è pertanto illegittimo e va accertato, con condanna a provvedere entro un termine.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce strutture residenziali e socio-sanitarie accreditate con il servizio sanitario regionale, tra cui una RSA e una casa protetta, ed eroga assistenza domiciliare integrata. Nel periodo dell’emergenza pandemica le sue strutture sono state equiparate ai presidi ospedalieri ai fini della gestione e del contenimento del contagio, ai sensi dell’art. 1-ter, comma 3, d.l. n. 34/2020.
Avendo sostenuto i costi per dotarsi dei dispositivi di protezione individuale, la società ha chiesto in via stragiudiziale il rimborso di quanto speso nel triennio 2020-2022, quantificato in € 191.532,63. A fronte del silenzio delle amministrazioni intimate ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a., deducendo la violazione dell’obbligo di provvedere. Si sono costituiti l’ASP, la Regione e il Commissario ad acta, eccependo il difetto di legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto esaminato l’eccezione di carenza di legittimazione passiva, rilevandone la fondatezza con riguardo all’ASP e al Commissario ad acta. L’art. 4, comma 1, d.l. n. 34/2020 individua infatti nelle Regioni, comprese quelle sottoposte a piano di rientro, i soggetti tenuti a valutare l’opportunità di riconoscere la remunerazione della specifica funzione assistenziale. La legittimazione a provvedere sull’istanza spetta dunque alla sola Regione Calabria, con conseguente compensazione delle spese nei confronti delle altre amministrazioni.
Nel merito, il Tribunale ha osservato che la norma attribuisce alla Regione un potere amministrativo discrezionale, rispetto al quale la posizione dei potenziali beneficiari si configura in termini di interesse legittimo. Ne deriva che l’azione amministrativa è sottoposta alla disciplina generale sul procedimento amministrativo.
Ricevuta l’istanza della struttura sanitaria, l’amministrazione era pertanto tenuta a dare avvio al procedimento e a concluderlo con una determinazione espressa, nei termini della legge n. 241/1990. Il Collegio richiama l’orientamento già espresso dalla medesima Sezione in casi analoghi, secondo cui un obbligo di provvedere sussiste ogniqualvolta la realizzazione della pretesa sostanziale del privato dipenda dall’intermediazione del pubblico potere.
La Sezione ha respinto l’eccezione di inammissibilità fondata sulla dedotta insussistenza dell’obbligo di provvedere. La discrezionalità nell’an incide sull’esito della decisione, ma non esime l’amministrazione dal riscontro dell’istanza: l’art. 2, comma 1, legge n. 241/1990 impone l’adozione di un provvedimento espresso anche in ipotesi di manifesta irricevibilità, inammissibilità o improcedibilità della domanda, ammettendone solo la redazione in forma semplificata.
Il ricorso è stato quindi accolto. Il Tribunale ha dichiarato l’illegittimità del silenzio-inadempimento della Regione e l’ha condannata a provvedere entro trenta giorni con provvedimento scritto adeguatamente motivato, liquidando le spese di lite in favore della ricorrente.
Nota della Redazione
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