Requisiti di idoneità professionale e classi di iscrizione all’Albo gestori ambientali: eterointegrazione della lex specialis (TAR Puglia n. 224 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle gare per l’affidamento di servizi di igiene ambientale, il requisito di idoneità professionale dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali deve intendersi riferito alla classe corrispondente alla popolazione complessivamente servita, parametro imprescindibile per la verifica dei requisiti idoneativi speciali richiesti a pena di esclusione. La lex specialis che richieda la sola iscrizione alla categoria 1 senza specificazione della classe è suscettibile di eterointegrazione ad opera delle disposizioni cogenti di cui all’art. 212 d.lgs. n. 152/2006 e agli artt. 8 e 9 d.m. n. 120/2014. Il chiarimento interpretativo fornito dall’ente di gestione dell’Albo su sollecitazione della stazione appaltante non può ampliare la platea dei concorrenti in corso d’opera, implicando una non consentita modifica dei requisiti soggettivi di partecipazione in violazione della par condicio.
Il Fatto
La società, classificatasi al secondo posto nella graduatoria del Lotto 3 – Rifiuti biodegradabili (sfalci di potatura) della procedura aperta indetta dalla stazione appaltante, ha impugnato l’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata, deducendo il difetto del requisito di idoneità professionale di quest’ultima. Il Disciplinare di gara richiedeva, a pena di esclusione, la sola iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali nella categoria 1, senza alcuna indicazione della classe di appartenenza. Secondo la ricorrente, il requisito avrebbe dovuto essere integrato con le previsioni del d.m. n. 120/2014, che suddividono la categoria 1 in classi in base alla popolazione servita, nella specie superiore a 150.000 abitanti e corrispondente alla classe B. L’aggiudicataria risultava invece iscritta alla classe C, per popolazione inferiore a 100.000 abitanti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondata la prospettazione della ricorrente, osservando come la popolazione complessivamente servita costituisca un parametro di riferimento imprescindibile per la verifica dei requisiti idoneativi speciali nelle gare di affidamento di servizi di igiene ambientale. In difetto di tale parametro, i servizi di raccolta, trasporto e avvio a recupero di rifiuti urbani potrebbero essere svolti indifferentemente da operatori in possesso della sola iscrizione all’Albo senza alcuna ulteriore specificazione, con conseguente compromissione della par condicio tra operatori e della corretta esecuzione del servizio.
La Corte ha precisato che, indipendentemente dall’assenza di un contatto diretto con l’utente, ciò che rileva è che il quantitativo di materiale da prelevare dai centri comunali di raccolta sia quello prodotto da una popolazione di oltre 150.000 abitanti. L’appartenenza alla classe di riferimento segnala il possesso, in capo all’operatore, di mezzi adeguati e di un’organizzazione aziendale idonea ad assicurare l’esecuzione a regola d’arte del servizio. L’iscrizione alla categoria 1 classe B è stata pertanto qualificata come requisito di idoneità professionale proporzionato all’oggetto dell’appalto e, in quanto tale, sottratto alla discrezionalità della stazione appaltante.
Il Tribunale ha quindi affermato l’operatività della eterointegrazione della legge di gara, non essendo sufficiente il possesso dell’iscrizione all’Albo senza indicazione della classe di appartenenza, né disponendo l’operatore di una classe non adeguata. Il quadro normativo di cui all’art. 212 d.lgs. n. 152/2006 e agli artt. 8 e 9 d.m. n. 120/2014 compone un sistema in base al quale il requisito richiesto a pena di esclusione era quello dell’iscrizione alla categoria 1 classe B, trattandosi di servizio rivolto a Comuni per un numero complessivo di abitanti superiore a 150.136.
Quanto al chiarimento interpretativo fornito dall’ente di gestione dell’Albo su sollecitazione della stazione appaltante, il Collegio ne ha escluso ogni efficacia ampliativa, rilevando che esso non può in alcun modo modificare i requisiti soggettivi di partecipazione in corso d’opera. L’aggiudicazione è stata conseguentemente annullata, con assorbimento dell’ulteriore censura e condanna alle spese.
Nota della Redazione
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