Ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse sull’ordine di messa in sicurezza (TAR Lombardia n. 357 del 29.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso l’ordine ministeriale adottato ai sensi dell’art. 304, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, volto ad assicurare il mantenimento in esercizio delle opere di messa in sicurezza d’emergenza, è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando gli atti e i fatti successivi all’adozione del provvedimento abbiano integralmente soddisfatto la pretesa cautelare, rendendo superato l’ordine impartito. L’accertamento delle responsabilità civili, amministrative e penali connesse alla contaminazione resta estraneo al giudizio, costituendo oggetto di separati procedimenti. La declaratoria di improcedibilità consegue alla verifica del venir meno dell’interesse alla decisione ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Il Fatto
La società ricorrente, attiva nel settore delle tecnologie medicali e costituita a seguito della scissione di altro soggetto, era stata destinataria, insieme ad ulteriori soggetti, di un’ordinanza ministeriale che imponeva di assicurare il mantenimento in esercizio delle opere di messa in sicurezza d’emergenza delle acque di falda nell’area di un sito di interesse nazionale, con avvertenza dell’esecuzione d’ufficio e del diritto di rivalsa in caso di inottemperanza.
La società impugnava il provvedimento davanti al TAR, contestando la riferibilità dell’ordine alla propria posizione. Nel corso del giudizio emergevano accordi tra il gestore dell’impianto e il Ministero per la realizzazione delle opere di potenziamento, nonché l’immissione in possesso del Commissario Straordinario sulle aree interessate.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, rilevata d’ufficio all’udienza pubblica la questione ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., si sofferma in primo luogo sull’oggetto effettivo del provvedimento impugnato. L’ordine ministeriale mira a prevenire una minaccia imminente di danno ambientale e non integra accertamento delle responsabilità civili, amministrative e penali, che restano affidate ad altri procedimenti.
Il percorso argomentativo valorizza la successione dei fatti. La ricorrente aveva chiesto al Ministero i dettagli tecnici sulle misure da porre in essere, senza ottenere riscontro. Successivamente il gestore dell’impianto ha concordato con il Ministero l’avvio delle opere di potenziamento e miglioramento del sistema di barrieramento idraulico, costituente misura di messa in sicurezza.
Dagli atti acquisiti, in particolare dalla documentazione depositata dalla Provincia, risulta che le misure previste dall’accordo siano state effettivamente adottate sotto il controllo delle autorità competenti. A ciò si aggiunge l’immissione in possesso del Commissario Straordinario nelle aree di pertinenza degli impianti riconducibili alla funzione di barriera idraulica.
Su queste basi il Collegio ritiene che l’ordine rivolto alla ricorrente sia stato superato dagli atti e dai fatti successivi, con conseguente venir meno dell’interesse a una pronuncia di merito. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Le spese di lite sono compensate tra le parti in ragione dell’esito della controversia.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.