Bilanciamento cautelare negli appalti di servizi alla prima infanzia (TAR Puglia n. 57 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella fase cautelare del giudizio amministrativo, l’istanza di sospensione dell’efficacia del provvedimento di aggiudicazione deve essere valutata alla stregua del bilanciamento degli opposti interessi, senza che possa prescindersi dall’accertamento del periculum in mora. Il pregiudizio di natura prettamente patrimoniale, comunque ristorabile per equivalente in sede di definizione del gravame, non integra i caratteri della gravità e della irreparabilità richiesti dall’art. 55 c.p.a. L’eventuale tutela in forma specifica, ove il contratto abbia una durata limitata e sia già in gran parte eseguito, non garantirebbe un effettivo ristoro, dovendosi invece accordare prevalenza all’interesse pubblico alla continuità dell’erogazione del servizio, segnatamente quando esso coinvolga utenti in situazione di particolare vulnerabilità come i bambini in età di prima infanzia.
Il Fatto
La ricorrente, società cooperativa sociale, impugnava l’aggiudicazione della gara per l’affidamento della gestione dell’asilo nido comunale, indetta dal Comune di Gravina in Puglia mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 36/2023, con durata di 11 mesi (settembre 2025 – luglio 2026). L’istanza cautelare mirava ad ottenere la sospensione dell’efficacia dell’aggiudicazione e degli atti connessi, nonché la declaratoria di inefficacia del contratto, per il quale era stata disposta l’esecuzione d’urgenza ai sensi dell’art. 17, commi 8 e 9, del Codice dei contratti pubblici, al fine di scongiurare una soluzione di continuità nella frequenza dell’asilo nido ad anno scolastico già inoltrato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che il servizio oggetto di affidamento era in corso di svolgimento da circa sei mesi, residuando all’incirca 5 degli 11 mesi complessivi di durata contrattuale. Tale circostanza assume rilievo dirimente nella valutazione dell’istanza cautelare, perché rende evidente la limitata utilità di una tutela che, anche se concessa, non potrebbe produrre effetti apprezzabili sull’assetto di interessi ormai consolidatosi.
Sotto il profilo del periculum, la Corte ha escluso che il pregiudizio lamentato dalla ricorrente presentasse i requisiti della gravità e della irreparabilità, trattandosi di danno di natura prettamente patrimoniale. Tale tipologia di pregiudizio, in linea di principio, è suscettibile di ristoro per equivalente in sede di definizione del giudizio di merito, senza che emerga alcuna circostanza che ne renda impossibile o particolarmente difficoltosa la successiva riparazione.
Il Tribunale ha poi valorizzato la natura del servizio in contestazione, affermando la necessità di una valutazione della bilateralità del pregiudizio. L’eventuale accoglimento dell’istanza cautelare avrebbe determinato l’improvvisa interruzione del servizio, generando un significativo disagio tanto per i bambini in età di prima infanzia quanto per le loro famiglie, i quali avevano ormai fatto legittimo affidamento sulla continuità della frequenza.
Nel bilanciamento dei contrapposti interessi, il Collegio ha quindi accordato prevalenza all’interesse pubblico all’erogazione del servizio, ritenendo recessivo l’interesse della ricorrente al subentro nella gestione, anche in considerazione della breve durata residua del contratto. La reiezione dell’istanza cautelare è stata accompagnata dalla fissazione dell’udienza pubblica di merito e dalla compensazione delle spese della fase incidentale.
Nota della Redazione
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