Adeguamento igienico-sanitario e limite del 10 per cento (TAR Sicilia n. 1097 del 01.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 20, comma 7, della l.r. Sicilia n. 4/2003, che consente ai proprietari di edifici regolarmente realizzati adibiti ad attività commerciali o produttive di regolarizzare le opere eseguite per l’adeguamento a sopravvenute norme di sicurezza e/o igienico-sanitarie entro il limite del 10 per cento della superficie utile inizialmente assentita, va interpretato in senso dinamico e funzionale. La norma non presuppone l’immodificabilità delle preesistenze edilizie e non richiede che l’adeguamento scaturisca da una mera sopravvenienza normativa rispetto alla consistenza originaria. La necessità di adeguamento si valuta sulla nuova conformazione edilizia legittimamente assunta dall’immobile, non sulla sua statica consistenza iniziale. L’ordine di demolizione, avendo carattere reale e funzione ripristinatoria, può essere indirizzato anche al proprietario non responsabile dell’abuso.

Il Fatto

I ricorrenti, comproprietari di un immobile ad uso commerciale, hanno ricevuto dal Comune un’ordinanza di demolizione con cui si contestava la realizzazione, in assenza di titolo, dell’accorpamento di due unità immobiliari e della copertura a chiusura di un vano pozzo luce, con conseguente incremento di volumetria.

I proprietari hanno presentato dapprima una CILA in sanatoria e poi una SCIA ex art. 37 del d.P.R. n. 380/2001 per l’accertamento di conformità, sostenendo che l’opera serviva ad adeguare l’immobile alle norme igienico-sanitarie, che vietano l’apertura diretta di un vano wc verso gli ambienti fruibili. Il Comune ha rigettato entrambe le istanze, ritenendo che la chiusura del pozzo luce costituisse aumento di superficie utile non assentibile e che l’intervento non rientrasse tra quelli previsti dall’art. 20, comma 7, della l.r. n. 4/2003, perché divenuto necessario per effetto della fusione delle unità e non per sopravvenute norme sanitarie. Da qui il ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto dichiarato inammissibili le argomentazioni difensive del Comune contenute nella memoria depositata nel 2022, là dove introducevano motivi ostativi non espressi nei provvedimenti impugnati, come la necessità della compatibilità sismica. Si tratta di un’integrazione giudiziale dei motivi di diniego che involge ambiti istruttori non ancora esercitati.

Il primo motivo è stato rigettato. L’ordine di demolizione di un’opera realizzata sine titulo ha carattere reale e funzione ripristinatoria e può essere rivolto anche nei confronti del proprietario non responsabile dell’abuso, secondo l’orientamento richiamato dal Collegio (Cons. Stato, sez. II, n. 7828 del 2024 e n. 7802 del 2024; sez. VI, n. 3574 del 2024). Resta ferma la sospensione dell’efficacia connessa alla pendenza del procedimento di regolarizzazione.

Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché la pretesa di regolarizzazione si concentra sulla SCIA successivamente depositata, che riproduce la precedente richiesta. Il thema decidendum si è quindi ristretto alla riconducibilità della chiusura del pozzo luce nell’ambito dell’art. 20, comma 7, della l.r. n. 4/2003.

Nel merito, il Collegio ha ritenuto errata l’interpretazione del Comune. L’Amministrazione presumeva una sostanziale immodificabilità delle preesistenze, ammettendo l’adeguamento solo in presenza di una mera sopravvenienza normativa. La disposizione, invece, va letta in senso dinamico e funzionale: essa ancora la possibilità di adeguamento alla qualità di edificio regolarmente realizzato e adibito ad attività commerciale o produttiva, senza introdurre una condizione ulteriore. Accertata la legittimità della fusione e dell’adibizione commerciale, la necessità di adeguamento igienico-sanitario va valutata sulla mutata conformazione edilizia, non sulla consistenza originaria.

Il ricorso è stato quindi accolto nei limiti indicati. È annullato il diniego impugnato, salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione sulla sussistenza dei presupposti dell’art. 20, comma 7. L’ordinanza di demolizione è confermata ma dichiarata inefficace quanto alla fusione delle unità e con efficacia condizionata all’esito della riedizione del potere quanto alla chiusura del pozzo luce. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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