Dichiarazione di pubblico interesse e project financing: nessun obbligo di indire la gara (TAR Puglia n. 200 del 12.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel project financing disciplinato dall’art. 183, comma 15, del D.lgs. n. 50/2016, la dichiarazione di pubblico interesse della proposta e l’individuazione del promotore non fanno sorgere in capo a quest’ultimo un interesse legittimo pretensivo all’indizione della procedura di gara per l’affidamento della concessione. L’avvio della gara costituisce un segmento procedimentale autonomo e successivo, espressione di discrezionalità amministrativa prevalente, che implica ampie valutazioni sull’effettiva sussistenza dell’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera. Ne consegue che l’inerzia dell’Amministrazione, in assenza di un dovere giuridico di provvedere, non integra un silenzio-inadempimento azionabile ai sensi dell’art. 31 cod. proc. amm., dovendo il ricorso essere respinto.

Il Fatto

La società ricorrente, nella qualità di promotore, aveva presentato al Comune una proposta di realizzazione in concessione di un tempio crematorio presso il cimitero comunale, mediante la procedura di finanza di progetto ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D.lgs. n. 50/2016. La proposta era stata dichiarata di pubblico interesse con delibere di Giunta del 2019 e inserita nella programmazione triennale delle opere pubbliche.

A fronte della mancata pubblicazione del bando di gara, la società aveva proposto ricorso avverso il silenzio-inadempimento, deducendo la violazione dell’obbligo di procedere, il superamento dei termini di conclusione del procedimento ex art. 2 della legge n. 241/1990 e la lesione delle garanzie partecipative. Il Comune si era costituito eccependo l’insussistenza dell’obbligo di indire la gara, stante la natura discrezionale della fase preliminare e la presenza di criticità ostative, quali l’incompatibilità urbanistica dell’area.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente rilevato la sussistenza di due distinti procedimenti amministrativi: il primo, conclusosi con la dichiarazione di pubblico interesse e l’individuazione del promotore; il secondo, relativo all’indizione della gara per l’affidamento della concessione, dotato di autonomia funzionale rispetto al primo.

Secondo il consolidato orientamento del giudice amministrativo in materia di project financing, richiamato anche nella pronuncia, la dichiarazione di pubblico interesse non determina alcun obbligo in capo all’Amministrazione di dare corso alla procedura selettiva. La scelta di bandire la gara costituisce una tipica manifestazione di discrezionalità amministrativa, implicante ampie valutazioni in ordine all’effettiva esistenza di un interesse pubblico alla realizzazione dell’opera, non coercibile nel giudizio di legittimità (Cons. Stato, 23 settembre 2025 n. 7466; Cons. Stato, 26 gennaio 2024 n. 647; Cons. Stato, Sez. V, 18 gennaio 2017 n. 207).

Il Collegio ha quindi escluso la configurabilità di un silenzio-inadempimento sanzionabile, non sussistendo un dovere giuridico di iniziare il secondo procedimento. Le problematiche urbanistiche e programmatorie evidenziate dall’Ente non sono state considerate una motivazione postuma di un provvedimento, ma l’esplicitazione dell’insussistenza dei presupposti per l’avvio della gara.

In definitiva, l’azione avverso il silenzio è stata ritenuta infondata per carenza di un obbligo di provvedere, con compensazione delle spese di lite in ragione della complessità della vicenda procedimentale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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