Termine di efficacia del piano di lottizzazione decorrente dalla stipula della convenzione (TAR Veneto n. 1685 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine decennale di efficacia del piano di lottizzazione convenzionato inizia a decorrere non dalla data di approvazione del piano medesimo, bensì dalla data di stipula della relativa convenzione, quale atto che perfeziona la fattispecie a formazione progressiva e che rende il piano fonte attuale di diritti e obblighi tra le parti. La convenzione successiva, qualificata come integralmente sostitutiva della precedente e stipulata in attuazione di una variante al piano, costituisce il nuovo riferimento per il computo del termine di durata, cui vanno applicate le proroghe normative via via intervenute. La declaratoria di decadenza del piano per mancata esecuzione delle opere di urbanizzazione nel decennio ha natura vincolata e presuppone la decorrenza del termine dalla stipula della convenzione.
Il Fatto
La controversia riguarda la durata del Piano di Lottizzazione “C2/39 Giardini della Musica” del Comune di Albignasego, originariamente approvato nel 2007. Dopo una prima variante e la sottoscrizione della convenzione nel 2011, una seconda variante del 2016 ha portato alla stipula di una nuova convenzione nel settembre 2017, definita come integralmente sostitutiva della precedente e riferita al primo stralcio dell’intervento. A fronte della mancata realizzazione delle opere, il Comune ha avviato il procedimento di decadenza, poi archiviato, indicando in successivi provvedimenti la scadenza del piano e della convenzione, da ultimo al 10 novembre 2027.
Il Consorzio ricorrente ha impugnato tali atti nella parte in cui individuano il termine di durata, chiedendo l’accertamento della validità ed efficacia della convenzione del 2017 fino al 7 settembre 2034, previa applicazione delle proroghe normative, nonché il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse, ritenendo che l’accertamento di una durata del piano superiore sia satisfattorio rispetto all’esigenza di programmare e realizzare le opere. Ha invece dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i primi due motivi aggiunti, in quanto i provvedimenti ivi impugnati sono stati sostituiti dall’ultimo, oggetto dei terzi motivi aggiunti, sul quale si è traslato l’interesse processuale.
Nel merito, il Collegio ha aderito all’orientamento giurisprudenziale secondo cui il dies a quo del termine di efficacia del piano di lottizzazione va individuato nella data di stipula della convenzione, e non in quella di approvazione del piano. La convenzione costituisce l’atto che perfeziona lo strumento attuativo, cristallizzando i reciproci diritti e obblighi delle parti e rendendo il piano fonte attuale degli stessi. Il Tribunale ha richiamato i precedenti secondo cui sarebbe irragionevole far decorrere il termine prima che sia giuridicamente possibile eseguire le opere di urbanizzazione.
Il Collegio ha escluso che nel caso di specie possa trovare applicazione l’orientamento che limita tale principio all’ipotesi di stipula entro un termine ragionevole dall’approvazione: la prima convenzione è stata sottoscritta in termini congrui rispetto alla variante, e la seconda a ragionevole distanza dalla variante del 2016. Ha quindi valorizzato il carattere novatorio della seconda convenzione, qualificata come integralmente sostitutiva della prima e contenente termini di realizzazione incompatibili con la scadenza originaria del piano.
Di conseguenza, la durata della convenzione è stata calcolata dalla stipula del 7 settembre 2017, con applicazione delle proroghe legislative, e il termine finale è stato individuato al 7 settembre 2034. Il Tribunale ha invece respinto la domanda risarcitoria, ritenuta formulata in termini generici sia in punto di responsabilità che di danno. Ha accolto quindi i terzi motivi aggiunti, annullando il provvedimento comunale impugnato e accertando l’efficacia della convenzione e del relativo piano sino alla predetta data.
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Nota della Redazione
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