Retrodatazione degli effetti dell’encomio anche in assenza di promozione (TAR Puglia n. 182 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza, la portata conformativa del giudicato non può essere interpretata come un automatismo che predetermina l’esito di una discrezionalità amministrativa non ancora esercitata, implicando altrimenti la violazione del divieto di cui all’art. 34, comma 2, c.p.a.. L’Amministrazione, nel riesercitare il potere dopo l’annullamento, conserva un margine valutativo che può legittimamente condurre alla conferma di un riconoscimento diverso da quello preteso, purché la motivazione sia articolata e coerente. Tuttavia, la regola dell’“ora per allora”, che governa la dimensione temporale della riedizione, impone la retrodatazione degli effetti del provvedimento emanato, a decorrere dalla data del primo atto annullato, quale necessaria conseguenza del principio di conservazione degli effetti utili della domanda giudiziale, con riconoscimento dei diritti conseguenti in base al tempo figurativo decorso.

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente all’ex Corpo Forestale dello Stato, aveva visto riconoscere nel 2013 l’encomio solenne in luogo della promozione per meriti straordinari per una specifica attività investigativa. Il TAR, con sentenza del 2019, aveva accolto il ricorso annullando tale atto per vizio di motivazione, imponendo all’Amministrazione di rideterminarsi. A seguito della persistente inerzia, il Tribunale, con sentenza del 2023, aveva accolto il ricorso per ottemperanza, precisando che la riedizione del potere doveva avvenire “ora per allora”, rivalutando la proposta di promozione alla luce dell’eccezionalità dell’attività. Con successiva pronuncia del 2024, il Collegio aveva nominato il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri quale Commissario ad acta.

L’Amministrazione, riattivato il procedimento, aveva confermato il riconoscimento dell’encomio solenne, negando la promozione. Il ricorrente aveva quindi proposto ricorso per la declaratoria di nullità per elusione del giudicato, deducendo che l’esito avrebbe dovuto essere la promozione con effetti retroattivi. Con motivi aggiunti aveva impugnato il provvedimento adottato all’esito della riedizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, a seguito del definitivo esercizio della funzione amministrativa, il sindacato del giudice deve ritenersi pieno ed esteso al merito. Ha quindi esaminato la domanda di nullità per elusione del giudicato, distinguendo tra i profili di illegittimità sostanziale e quelli attinenti alla dimensione temporale dell’esecuzione.

Quanto al primo profilo, il TAR ha escluso che il passaggio motivazionale della sentenza del 2023, relativo alla necessità di valutare elementi che avrebbero dovuto condurre al riconoscimento della promozione, potesse essere interpretato come un ordine vincolato di risultato. Una siffatta interpretazione, sostanzialmente ai sensi dell’art. 31, comma 1, lett. c), c.p.a., avrebbe comportato una pronuncia su poteri amministrativi non ancora esercitati, violando l’art. 34, comma 2, c.p.a. e predeterminando l’esito di una discrezionalità non ancora consumata. La perimetrazione del giudicato, quindi, non poteva determinare un automatismo di avanzamento di carriera.

Il Tribunale ha ritenuto che l’Amministrazione, all’indomani della sentenza, avesse correttamente riavviato l’istruttoria, coinvolgendo i livelli gerarchici competenti in virtù della successione dell’Arma ex art. 18 del D.Lgs. n. 177/2016, acquisendo pareri e comparando casi analoghi. La riconduzione della fattispecie alle categorie dell’Arma, con esclusione della promozione per difetto del rischio estremo e conferma dell’encomio solenne, è stata giudicata immune da vizi logici e rispettosa del giudicato.

Ciò posto, la Corte ha accolto la domanda di nullità limitatamente al profilo della mancata retrodatazione. La prescrizione dell’“ora per allora”, che governa l’esecuzione del giudicato, impone che gli effetti del provvedimento adottato in riedizione siano fatti decorrere dalla data del primo atto annullato, a prescindere dall’esito della rivalutazione. L’assenza di retrodatazione dal 2013 ha determinato una parziale elusione, sicché è stata dichiarata la nullità in parte qua degli atti, ordinando la retrodatazione dell’encomio solenne nello stato matricolare dal 18.12.2013, con riconoscimento dei diritti conseguenti in base al tempo figurativo decorso. Le spese sono state compensate per la reciproca soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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