Abusi edilizi in zona vincolata: demolizione cancelli, no pavimentazione (TAR Campania n. 90 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In area sottoposta a vincolo paesaggistico, l’art. 27, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 impone la demolizione d’ufficio di tutti gli interventi realizzati sine titulo, senza distinguere tra opere soggette a permesso di costruire e opere assoggettabili a mera segnalazione certificata. Opera, in tali zone, un principio di indifferenza del titolo edilizio richiesto, con la conseguenza che la circostanza che l’intervento sia astrattamente riconducibile al regime della sola sanzione pecuniaria non esclude il potere repressivo ripristinatorio. Non è invece necessaria l’autorizzazione paesaggistica, né alcun titolo edilizio, per le opere di pavimentazione e finitura di spazi esterni rientranti nell’edilizia libera ai sensi dell’art. 6, lett. e-ter), T.U. Ed. e del d.P.R. n. 31/2017, con il conseguente annullamento parziale dell’ordine di demolizione limitatamente a tali opere.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un fondo nel territorio di un Comune, impugnavano l’ordinanza di demolizione emessa dall’Amministrazione comunale dopo che, nel 2018, era stata presentata una CILA in sanatoria ex art. 6-bis d.P.R. n. 380/2001 per interventi manutentivi avviati nel 2015.
Il provvedimento contestava tre opere: la posa in opera di pavimentazione in cubetti di porfido nel cortile esterno, per circa 300 mq; l’apposizione di un cancello in ferro retrostante a quello preesistente, con pilastri in cemento armato e spallette in tufo; la posa di un ulteriore cancello pedonale interno al viale di accesso. I ricorrenti proponevano ricorso articolando censure di violazione degli artt. 6, 27, 31 e 37 del T.U. Ed., dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e del principio di proporzionalità, deducendo l’omessa previa sospensione dei lavori, la mancata valutazione della sanabilità delle opere, la loro riconducibilità all’edilizia libera o alla SCIA e la carenza di motivazione sull’interesse pubblico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto la censura fondata sull’omessa adozione di un’ordinanza di sospensione dei lavori, rilevando come la giurisprudenza amministrativa sia pacifica nel ritenere che il provvedimento di sospensione non costituisca presupposto di legittimità dell’ordine di demolizione, potendo questo essere adottato anche in sua carenza o oltre il termine di efficacia del medesimo.
Quanto alla pavimentazione esterna, il Tribunale ha ritenuto che la stessa non necessiti di autorizzazione paesaggistica, stante il disposto dei punti A.10 e A.12 dell’Allegato A al d.P.R. n. 31/2017, né di alcun titolo abilitativo, rientrando nelle opere di edilizia libera ex art. 6, lett. e-ter), T.U. Ed.
Diversa la conclusione per i due cancelli. Il punto A.13 dell’Allegato A al d.P.R. n. 31/2017 riguarda la manutenzione o sostituzione di cancelli e recinzioni eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfotipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti. Nella specie, la sostituzione del cancello ammalorato era avvenuta con arretramento dello stesso, edificazione di pilastri in cemento armato e realizzazione di spallette in muratura di tufo, in zona vincolata: intervento che necessita di previo titolo abilitativo e che non può ritenersi escluso dall’autorizzazione paesaggistica.
Il Collegio ha richiamato l’interpretazione rigoristica dell’art. 27 T.U. Ed. per cui, in area paesaggisticamente vincolata, è doverosa la demolizione d’ufficio di tutti gli interventi realizzati sine titulo, non soltanto di quelli soggetti a permesso di costruire. La censura sulla necessaria applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 37 è stata pertanto respinta.
Sono stati infine rigettati i profili di difetto di motivazione e di violazione del principio di proporzionalità: l’illecito edilizio ha carattere permanente, l’interesse pubblico alla repressione è in re ipsa e la proporzionalità attiene alla fase esecutiva, non alla legittimità del provvedimento. Il ricorso è stato accolto solo in relazione alla pavimentazione, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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