Ottemperanza e limiti del giudicato: interessi dal 20 giugno 2022 solo su sorte capitale, no rivalutazione, spese di CTU previa prova del pagamento (TAR Puglia n. 185 del 10.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è volto all’esecuzione del giudicato e non può essere utilizzato per ottenere statuizioni non contenute nella sentenza: la cognizione del giudice amministrativo è pertanto limitata al dictum giudiziale. In materia di crediti di lavoro del personale scolastico, vige il divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi, con la conseguenza che, ove la sentenza abbia liquidato solo questi ultimi, è legittima la pretesa degli interessi successivi alla data di calcolo fino all’effettivo pagamento della sorte capitale, mentre va respinta la domanda di rivalutazione. Il decreto di liquidazione del compenso del consulente tecnico d’ufficio costituisce titolo solo in favore del consulente, sicché la parte che ne abbia anticipato il pagamento ha diritto al rimborso solo previa prova dell’effettivo esborso. È inammissibile la domanda proposta con memoria non notificata e non avanzata in ricorso.

Il Fatto

Un docente precario agiva per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro che aveva condannato il Ministero al pagamento di una somma per differenze retributive e accessori, all’esito di un precedente giudizio di appello che aveva riconosciuto il diritto all’anzianità di servizio. Ricevuto il pagamento della sola sorte capitale, il ricorrente chiedeva la condanna dell’Amministrazione alla corresponsione delle somme residue: interessi liquidati in sentenza, interessi successivi alla data di calcolo, contributi previdenziali e spese di CTU.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente accertato che la corresponsione degli interessi liquidati in sentenza era già avvenuta prima della proposizione del ricorso, residuando solo l’obbligo di corrispondere gli interessi dalla data di calcolo (20 giugno 2022) fino all’effettivo pagamento della sorte capitale (20 febbraio 2024). La pretesa relativa alla rivalutazione monetaria è stata respinta in applicazione dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, richiamato il divieto di cumulo con gli interessi.

Quanto ai contributi previdenziali e assistenziali, il Collegio ha rilevato che il Tribunale del Lavoro non si era pronunciato sul punto, con la conseguenza che l’obbligo esula dal dictum e dal giudizio di ottemperanza. Il Ministero ha comunque fornito prova dell’avvenuto adempimento. Con riferimento alle spese di CTU, il giudice amministrativo ha precisato che il decreto di liquidazione del giudice è titolo solo in favore del consulente, essendo necessario dimostrare l’effettivo pagamento per ottenere il rimborso.

È stata infine dichiarata inammissibile la domanda concernente il TFR sulle differenze retributive, proposta solo con memoria non notificata. Il ricorso è stato accolto in parte, con ordine all’Amministrazione di provvedere al pagamento degli interessi e delle spese di CTU entro sessanta giorni, riservata la nomina del Commissario ad acta in caso di protrazione dell’inadempimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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