Rinuncia all’istanza cautelare: il TAR prende atto e compensa le spese (TAR Lombardia n. 290 del 01.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio cautelare dinanzi al giudice amministrativo, la rinuncia all’istanza cautelare, alla quale l’Amministrazione resistente dichiari di aderire, determina la presa d’atto della cessazione della materia del contendere sulla fase incidentale da parte del Tribunale, con compensazione delle spese della fase stessa. La pronuncia non richiede pertanto alcuna valutazione nel merito della controversia, né l’esame dei presupposti di cui all’art. 55 cod. proc. amm., attenendo esclusivamente al venir meno dell’interesse della parte ricorrente alla definizione dell’incidente cautelare. La compensazione delle spese consegue automaticamente all’accordo delle parti sulla rinuncia e non presuppone una soccombenza virtuale.
Il Fatto
Il titolare di un’impresa individuale di somministrazione di alimenti e bevande aveva impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, il decreto con cui il Questore di Cremona aveva disposto la sospensione per giorni 15 della licenza di pubblico esercizio, ai sensi dell’art. 100 TULPS, con decorrenza dalla data di notifica del provvedimento.
Nel giudizio instaurato dinanzi al TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, la parte ricorrente aveva proposto istanza incidentale di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm.. L’Amministrazione resistente si era costituita in giudizio per contrastare la domanda cautelare.
La Motivazione della Corte
All’esito della camera di consiglio, il Tribunale ha rilevato che la parte ricorrente aveva rinunciato all’istanza cautelare, con richiesta di compensazione delle spese della fase, e che l’Amministrazione resistente aveva aderito alla rinuncia.
La pronuncia si fonda pertanto esclusivamente sulla sopravvenuta manifestazione di volontà della parte ricorrente di non coltivare la fase incidentale e sul consenso della controparte, senza che il Collegio abbia proceduto ad alcuna delibazione nel merito della controversia o alla verifica dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Il TAR ha quindi preso atto dell’avvenuta rinuncia, disponendo la compensazione delle spese della fase cautelare, in conformità all’accordo intervenuto tra le parti.
L’ordinanza è stata infine dichiarata esecutiva da parte dell’Amministrazione e depositata presso la segreteria del Tribunale, con l’espresso mandato all’oscuramento delle generalità della parte ricorrente in caso di diffusione.
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Nota della Redazione
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