La diffida alla rimozione degli impianti pubblicitari abusivi è devoluta al giudice ordinario (TAR Puglia n. 172 del 07.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le controversie relative all’impugnazione del provvedimento con cui l’ente proprietario della strada ordina, ai sensi dell’art. 23, comma 13-quater, d.lgs. n. 285/1992, la rimozione di un impianto pubblicitario sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario. Tale giurisdizione ricorre sia perché la fattispecie è correlata alle sanzioni amministrative ivi previste, sia perché la pubblica amministrazione non esercita alcun potere autoritativo discrezionale, limitandosi alla mera applicazione di chiare disposizioni di legge. Essa si radica anche quando viene in evidenza l’applicazione della sola sanzione accessoria della rimozione della pubblicità abusiva. Ne consegue la declinatoria della giurisdizione del giudice amministrativo, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda ai sensi dell’art. 11 c.p.a.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava la diffida alla rimozione degli impianti pubblicitari installati nel Comune di Andria, in corrispondenza dello svincolo autostradale A14, nonché il successivo atto di rinnovo della diffida, entrambi emanati dalla direzione di Autostrade per l’Italia in applicazione dell’art. 23, comma 13-quater, d.lgs. n. 285/1992. La ricorrente deduceva la regolarità delle autorizzazioni comunali e censurava gli atti sotto molteplici profili di legittimità, tra cui la violazione del codice della strada, il difetto di motivazione e la mancata partecipazione al procedimento.

Si costituiva in giudizio Autostrade per l’Italia, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si costituiva per resistere, mentre il Comune di Andria e la controinteressata non si costituivano.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha preliminarmente delibato l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da Autostrade per l’Italia, ritenendola fondata. Il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione, secondo cui le controversie relative all’ordine di rimozione di impianti pubblicitari sono devolute al giudice ordinario.

La prima ragione della declinatoria risiede nella natura della fattispecie, correlata alle sanzioni amministrative previste dal codice della strada, come precisato dalle Sezioni Unite n. 13230 del 2007. La seconda ragione attiene alla circostanza che l’ente proprietario della strada non esercita alcun potere autoritativo discrezionale, limitandosi alla mera applicazione di chiare disposizioni di legge, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite n. 15170 del 2010.

Il Collegio ha inoltre precisato che la giurisdizione del giudice ordinario si radica anche quando viene in evidenza l’applicazione della sola sanzione accessoria della rimozione della pubblicità abusiva, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 16129 del 2006 e dalle Sezioni Unite n. 11721 del 1998.

Il TAR ha conseguentemente accolto l’eccezione, dichiarando il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione e declinandola in favore del giudice ordinario, con salvezza degli effetti della domanda ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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