Verificazione sull’epoca delle opere e sulla misura condonabile (TAR Puglia n. 173 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di condono edilizio ai sensi della legge n. 724/1994, la verifica della sussistenza dei presupposti per il rilascio della concessione in sanatoria richiede l’accertamento di due elementi: l’epoca di realizzazione delle opere abusive, che deve essere antecedente al 31 dicembre 1993, e il rispetto del limite di dimensione effettivamente condonabile a quella data, valutato rispetto all’intero manufatto, anche qualora quest’ultimo sia dotato di altro titolo edilizio. Nel giudizio di annullamento del provvedimento di autotutela, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ai sensi dell’art. 66 cod. proc. amm., demandando a un organismo tecnico pubblico la descrizione delle porzioni abusive, la determinazione della loro epoca costruttiva e la verifica del rispetto del limite di superficie condonabile.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Gravina in Puglia ha disposto l’annullamento d’ufficio della concessione edilizia in sanatoria n. 928/2011, rilasciata a seguito di domanda di condono presentata ai sensi della legge n. 724/1994, relativa a un fabbricato per uso abitativo situato in c.da Selva, distinto al fg. 118 p.lla 1151. L’amministrazione ha esercitato il proprio potere di autotutela, contestando i presupposti che avevano legittimato il rilascio del titolo in sanatoria.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale osserva che i punti centrali della controversia riguardano, da un lato, la determinazione dell’epoca di realizzazione delle opere abusive, che deve essere antecedente al 31 dicembre 1993 per poter beneficiare del condono richiesto; dall’altro, la verifica del rispetto della misura limite effettivamente condonabile a quella data, considerato che il manufatto risulta dotato di altro titolo edilizio.

Ritenendo necessario un accertamento tecnico per risolvere tali questioni, il Collegio dispone una verificazione ai sensi dell’art. 66 cod. proc. amm., affidandola al dirigente del III settore tecnico del Comune di Noicattaro, con facoltà di delega a idoneo tecnico dell’ufficio. I quesiti posti al verificatore sono articolati in tre profili: la descrizione grafica delle porzioni del manufatto realizzate senza titolo e oggetto della domanda di condono; la determinazione dell’epoca delle opere, per accertare se siano ante o post 31 dicembre 1993; la verifica del rispetto della misura limite condonabile alla predetta data, rapportata all’intero manufatto.

L’ordinanza fissa i termini procedurali: la verificazione dovrà avvenire entro il 15 giugno 2026, con deposito della relazione conclusiva entro il 15 settembre 2026. È posto un anticipo sul compenso del verificatore pari a € 500,00, a carico della parte ricorrente. L’udienza di discussione del merito viene fissata all’11 novembre 2026.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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