Sopravvenuta carenza di interesse dichiarata in prossimità dell’udienza: improcedibilità del ricorso (TAR Lombardia n. 3305 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del ricorso, intervenuta in prossimità dell’udienza di trattazione, determina l’improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.. La declaratoria di improcedibilità non richiede l’accertamento del merito della domanda, essendo preclusa radicitus dall’atto dispositivo della parte ricorrente. In tale evenienza, la compensazione delle spese di lite costituisce l’equo criterio di regolazione delle spese processuali, non sussistendo una soccombenza virtuale.
Il Fatto
Il ricorrente, ente religioso titolare del compendio denominato Monastero di San Benedetto delle Monache Benedettine Adoratrici Perpetue del SS. Sacramento, sito in Milano, impugnava il decreto del Ministero della Cultura – Segretariato Regionale per la Lombardia del 22 dicembre 2022, con cui era stata dichiarata la sussistenza dell’interesse storico artistico particolarmente importante del compendio ai sensi degli artt. 10, comma 1 e comma 3, lett. a), 12 e 13 del D.Lgs. n. 42/2004. L’atto impugnato sottoponeva il bene a tutte le disposizioni di tutela della Parte II del Codice dei Beni Culturali. Il ricorso era proposto anche avverso gli atti presupposti e connessi, tra cui la relazione storico-artistica, la comunicazione di avvio del procedimento e il verbale della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Lombardia.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che l’esame del merito della domanda era precluso dalla circostanza che la parte ricorrente, in prossimità dell’udienza di trattazione, aveva depositato un atto con cui dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse alla ulteriore coltivazione del gravame.
Tale dichiarazione, avente natura dispositiva, ha determinato il venir meno dell’interesse processuale alla decisione nel merito, rendendo la controversia improcedibile. Il Collegio ha quindi applicato la regola di cui all’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., che sanziona con l’improcedibilità il ricorso divenuto privo di interesse.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha disposto l’integrale compensazione tra le parti, ritenendo equo tale regolamento in ragione della peculiarità dell’esito processuale, non caratterizzato da una soccombenza sostanziale nel merito della controversia. Con la declaratoria di improcedibilità, la sentenza è stata trasmessa all’Autorità amministrativa per l’esecuzione.
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Nota della Redazione
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