Ottemperanza al giudicato di condanna con interessi e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1965 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato il Tribunale accerta l’esatto adempimento dell’obbligo già statuito e, rilevata l’esecuzione solo parziale, ordina all’Amministrazione di provvedere al pagamento delle somme ancora dovute, individuate negli interessi legali sulla sorte capitale. Il termine per l’adempimento è fissato in sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, con nomina fin d’ora del commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso. La domanda di condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), d.lgs. n. 104/2010 va invece rigettata quando le somme oggetto di esecuzione costituiscano già interessi, operando il divieto di anatocismo ex art. 1283 cod. civ., e quando la parte abbia avviato l’esecuzione prima della notifica del titolo.
Il Fatto
La ricorrente ha adito il TAR per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato al pagamento in suo favore dell’indennità sostitutiva di ferie non godute e delle festività soppresse per quattro anni scolastici, per un importo complessivo di € 3.553,09, oltre interessi legali dal sorgere al soddisfo.
Lamentando l’inottemperanza, la ricorrente ha chiesto che fosse ordinato all’Amministrazione di conformarsi al giudicato, con nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia, la condanna alle spese e il pagamento della penalità di mora. L’Amministrazione si è costituita e sono stati disposti incombenti istruttori, regolarmente ottemperati.
La Motivazione della Corte
Dalla documentazione acquisita emerge che l’Istituto scolastico ha autorizzato la Ragioneria territoriale dello Stato al pagamento della somma liquidata nel titolo. Nel mese di aprile è stata effettivamente corrisposta, quanto alla sorte capitale, la somma di € 3.209,88, che l’Amministrazione indica come valore netto fiscale, al netto della quota contributiva previdenziale a carico della lavoratrice. Su tale dichiarazione la ricorrente non ha formulato eccezioni.
Non sono stati invece corrisposti gli interessi, sui quali la ricorrente ha insistito. Permane dunque l’interesse alla decisione per gli accessori. Il provvedimento posto a fondamento dell’esecuzione risulta ritualmente notificato al Ministero, passato in giudicato, ed è decorso il termine di legge per provvedere ai sensi dell’art. 14, d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.
Il ricorso è pertanto accolto nei limiti indicati. Il Tribunale dichiara l’obbligo del Ministero di conformarsi al giudicato, provvedendo al pagamento degli interessi sulla sorte capitale ancora dovuti, come previsto nel titolo esecutivo, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, è nominato fin d’ora commissario ad acta il Responsabile pro tempore della competente Direzione Generale, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario munito delle necessarie competenze, che dovrà provvedere entro l’ulteriore termine di sessanta giorni, previa richiesta della ricorrente e senza alcun compenso, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice. Espletate le operazioni, l’organismo commissariale dovrà trasmettere al Tribunale una dettagliata relazione.
È invece rigettata la domanda di condanna alla penalità di mora, poiché la ricorrente ha avviato l’esecuzione prima della notifica del titolo esecutivo e poiché le somme dovute costituiscono già interessi, in applicazione dell’art. 1283 cod. civ. e del divieto di anatocismo. Le spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in favore dei difensori distrattari con riguardo ai minimi tariffari per le procedure esecutive mobiliari, seguono la soccombenza e sono poste a carico del Ministero. La sentenza è trasmessa alla Procura regionale presso la Corte dei Conti per l’eventuale seguito di competenza.
Nota della Redazione
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